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La discussione che si sta avendo in questi giorni intorno al cosiddetto Ddl Stupri rientra nella lista delle cose più avvilenti avvenute dall’inizio dell’anno. E ci troviamo ancora, nel 2026, a dire che se non c’è consenso è violenza sessuale: un’ovvietà, ma a quanto pare non è così.
C’è una cosa che mi chiedo ormai da mesi: che problemi ha la destra col consenso? No, sul serio: perché c’è così tanta difficoltà a dire apertamente che un rapporto sessuale senza consenso è stupro? Che cosa rende questa parola così irricevibile? L’idea che un rapporto sessuale sia tale solo se fondato sulla volontà libera e non viziata delle persone coinvolte dovrebbe essere un assunto di base, condiviso da chiunque. Non dovrebbe nemmeno essere oggetto di dibattito. E invece lo è incredibilmente da mesi, tanto che l'avvocata e senatrice della Lega Giulia Bongiorno ha presentato una modifica in cui la parola consenso viene proprio cancellata, eliminata. Al suo posto si parla di ‘dissenso’ e ‘volontà contraria’ della donna. Non esattamente la stessa cosa, come spiega bene qui la mia collega Giulia Casula in quest’intervista all’avvocata e vicepresidente di D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza) Elena Biaggioni.
Il consenso è diventato lo spauracchio di una destra che ha costruito una narrazione ossessiva fatta di donne che denuncerebbero uomini a caso per vendetta o tornaconto personale, come se affrontare un processo per stupro fosse semplice, indolore o vantaggioso. Nella loro personale narrazione di donne nemiche degli uomini la magistratura non svolge indagini, e non esiste la vittimizzazione secondaria. Ma soprattutto sembrano ignorare di vivere in un mondo dove le violenze sessuali non vengono denunciate. Secondo i dati preliminari pubblicati da Istat a novembre 2025, solo il 10,5% delle donne che ha subito uno stupro lo denuncia. Di cosa stiamo parlando quindi, non lo so. Tra l’altro, già la percentuale è bassa. Con la nuova modifica, che segna un sostanziale passo indietro rispetto anche alla normativa attuale, rischia di scendere ancora.
Spesso un’altra cosa che mi domando è se questa visione distorta sia sostenuta in buona fede. Che le denunce siano irrisorie rispetto all’effettivo numero degli stupri è cosa risaputa, così come il fatto che la maggior parte delle violenze avvengono in famiglia. La loro narrazione, invece, ignora – o lo fa appositamente, non lo so – completamente questi aspetti. E anche qui (si lo so, oggi è tutto un domandarsi, ciao Socrate) a chi stanno parlando? A chi strizzano l’occhio?
Forse ai mariti-padroni, all’idea del focolare domestico come spazio sacro e intoccabile, anche quando sappiamo che per molte donne è un luogo di controllo, paura e violenza. Alla ‘sacralità’ della famiglia, elevata a istituzione fondativa della patria e dunque sottratta a ogni critica, anche quando diventa il primo luogo di abuso. O forse a tutti quegli uomini che temono che il riconoscimento pieno del consenso metta in discussione un diritto implicito a disporre del corpo della ‘propria’ (non uso quest’aggettivo a caso) moglie o compagna. E ancora: a chi detiene potere economico, politico, accademico, e lo usa per ottenere rapporti sessuali da donne che sanno di rischiare la carriera, o la stabilità della propria vita se si oppongono. Difendere l’ambiguità sul consenso significa difendere anche questo sistema di potere che fino a oggi l’ha fatta da padrone.
Perché il punto non è solo il consenso in sé. Il punto è l’ordine sociale su cui questa società si regge, un ordine che vuole gli uomini con il potere e le donne soggetti che subiscono passivamente questo potere. Riconoscere fino in fondo il consenso significherebbe sradicare questo assetto, ridefinire i rapporti di forza, e accettare l’autodeterminazione femminile come principio non negoziabile.
Non a caso, questo discorso parla anche — seppur indirettamente — a quel mondo maschile rancoroso e reazionario, spesso frettolosamente etichettato come ‘galassia incel’, che vive l’autonomia delle donne come una minaccia. A loro si promette, più o meno esplicitamente, che nulla cambierà davvero: che il privilegio resterà intatto, che il corpo femminile continuerà a essere terreno di contesa, che il consenso potrà restare una zona grigia.
Che la modifica proposta dalla senatrice Bongiorno sia un problema non lo dico solo io perché oggi mi sono svegliata fine penalista. In questa nuova puntata di Streghe, per avere un quadro più chiaro della situazione, ho parlato con Tatiana Montella, avvocata penalista esperta in violenza di genere e legale dei centri antiviolenza. Per Montella, “il reato di violenza sessuale deve fondarsi sull’assenza di un consenso libero, attuale, informato e revocabile, non sulla mancata espressione di dissenso. La proposta Bongiorno, che privilegia la nozione di ‘volontà contraria’, rischia di rappresentare un passo indietro non solo rispetto agli sviluppi dottrinali più avanzati, ma anche rispetto a un orientamento ormai consolidato della Cassazione, che da anni riconosce come forme plausibili di assenza di consenso il silenzio, l’immobilità, lo stato di shock o la paralisi da terrore, senza pretendere evidenze di resistenza fisica o verbale”.
L’introduzione del consenso, inoltre, permetterebbe all’Italia di adeguarsi alla Convenzione di Istanbul – firmata nel 2013 -, cosa che ancora non è avvenuta. “Questa impostazione – continua Montella – è pienamente coerente con la Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013, che all’articolo 36 impone agli Stati di fondare il reato di violenza sessuale sul mancato consenso, definendolo come ‘libero accordo espresso con parole, azioni o in altro modo’ e specificando che ‘l’assenza di violenza fisica non può essere interpretata come consenso’. In questo quadro, introdurre il concetto di ‘volontà contraria’ significa riportare al centro ciò che la parte offesa non ha fatto, anziché ciò che l’aggressore non ha verificato, riproducendo dinamiche vittimizzanti che la giurisprudenza ha già superato”.
“Anche la formula del ‘consenso riconoscibile’, se intesa come obbligo di una manifestazione esteriore inequivocabile, rischia di minare la libertà di autodeterminarsi anche attraverso il silenzio o l’immobilità, condizioni tutt’altro che rare nei contesti di violenza. È tuttavia possibile garantire pienamente la difesa dell’accusato senza sacrificare i diritti fondamentali della persona offesa: è sufficiente ancorare l’accertamento della responsabilità a elementi oggettivi e contestuali — come la relazione tra le parti, le eventuali asimmetrie di potere, lo stato psicofisico e l’ambiente — e non a presunzioni morali sul comportamento della vittima. Solo così può realizzarsi un modello penale coerente con la Convenzione di Istanbul, con una giurisprudenza evoluta e con i principi costituzionali di eguaglianza, dignità e garanzia”.
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Natascia Grbic