La Sonrisa resta aperta per ora: sul “Castello delle Cerimonie” dovrà decidere il giudice ordinario

Il Grand Hotel La Sonrisa, famoso per essere il luogo dove è ambientata la fortunata fiction tv Il Castello delle Cerimonie, per ora resta aperto. Il Tar Campania, sezione VII, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato dalla struttura ricettiva di Sant'Antonio Abate, confiscata per lottizzazione abusiva e acquisita a patrimonio del Comune, ed ha rimandato la questione al giudice ordinario. Bisognerà attendere, quindi, la decisione del tribunale ordinario per chiarire la vicenda. Proprio oggi, intanto, il ristorante famoso per le cerimonie come matrimoni e prime comunioni in stile napoletano, barocco, sfarzoso e opulento, ha pubblicato il Menù di Pasqua, chiaro segnale che non chiuderà.
La Sonrisa aveva chiesto di annullare la delibera del Comune
Si tratta dell'ennesimo capitolo della vicenda, partita dopo la sentenza di confisca della immensa struttura ricettiva e ristorativa della provincia di Napoli. Nel ricorso, presentato da La Sonrisa Spa, Ipol Spa, Pol.Fra. Sas di Polese Mariarosaria & C., difesi dagli avvocati Marcello Fortunato e Alberto Vitale, la famiglia Polese, che gestisce la storica struttura, aveva chiesto di annullare la delibera della giunta comunale 61 del 23 aprile 2024, con la quale era stata decisa l'“Acquisizione al patrimonio comunale disponibile del complesso immobiliare denominato “Grand Hotel la Sonrisa” a seguito di confisca ex art. 44, comma 2, del DPR n. 380/2001 – valutazione e stima del compendio al fine dell’inserimento nel piano delle valorizzazioni immobiliari”. Inoltre, i legali dei gestori avevano chiesto di annullare anche la parte relativa alla quantificazione dell'indennità di occupazione sine titulo, stabilita dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Sant’Antonio Abate. Circa 75mila euro per il periodo 15 febbraio-30 aprile 2024, oltre a circa 30mila euro per ogni mese successivo.
La sentenza del Tar Campania sul Castello delle Cerimonie
L'udienza si è tenuta il 29 gennaio scorso. La sentenza del Tar Campania, sezione VII – Maria Laura Maddalena, Presidente, Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore, Viviana Lenzi, Consigliere – è stata pubblicata oggi, 17 marzo 2026. Al centro del ricorso, quindi, la questione della quantificazione dell'indennità di occupazione, visto che il ristorante continua ad essere aperto, dopo la sentenza di confisca. La famiglia Polese sta pagando un canone al Comune di Sant'Antonio Abate ogni mese.
Il valore preciso era stato demandato “a professionalità esterne all’ente non avendo l’ufficio gli strumenti per la giusta quantificazione”. Nello stesso ricorso, poi, veniva contestata anche la delibera 61 del Comune, "con la quale, si è disposto di addivenire alla valutazione e stima del compendio al fine dell’inserimento nel piano delle valorizzazioni immobiliari, in quanto non strumentale per le finalità dell’ente, nonché al fine della determinazione del canone di occupazione mensile da versare al Comune di Sant’Antonio Abate, nelle more della immissione in possesso del bene".
La difesa dei proprietari è stata molto articolata, con numerosi motivi sollevati, come eccesso di potere e violazione di legge "contestandosi la debenza di un canone di occupazione in quanto, da un lato, non sarebbe possibile ritenere i beni in oggetto già confiscati ovvero acquisiti al patrimonio comunale e, quindi, chiedere un canone per la relativa occupazione, e, dall’altro, la disposta quantificazione provvisoria delle spettanze richieste sarebbe, in tesi, del tutto erronea e priva di adeguati parametri valutativi".
Alla fine, il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione: "Oggetto della odierna controversia – scrivono i giudici – è la contestazione del pagamento di un’indennità per l’occupazione sine titulo conseguente alla intervenuta acquisizione al patrimonio dell’ente a seguito di confisca per lottizzazione abusiva del complesso immobiliare di proprietà dei ricorrenti e, dunque, afferisce a una pretesa patrimoniale, relativa a posizioni di diritto e di obbligo delle parti e non a posizioni di interesse legittimo. La giurisdizione di questo giudice amministrativo va dunque declinata, trattandosi di una fattispecie in cui, a fronte di una determinazione che costituisce esercizio di un potere vincolato, la posizione giuridica soggettiva del ricorrente assume pacificamente la consistenza di diritto soggettivo, la cui lesione è pertanto devoluta, anche ai fini della eventuale prosecuzione in parte qua del giudizio ex art. 11 codice del processo amministrativo, alla giurisdizione del giudice ordinario". Pertanto, la questione è stata demandata al tribunale ordinario.