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Gestore di una ricevitoria incassa 505mila euro del Lotto, ma non li versa allo Stato: condannato

La Corte di Cassazione ha condannato per peculato il gestore di una ricevitoria della provincia di Milano che ha intascato oltre 500mila euro senza versarli all’Erario.
A cura di Ilaria Quattrone
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(Immagine di repertorio)
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Ha intascato 505mila euro senza versarli all'Erario: è per questo motivo che il gestore di una ricevitoria del Lotto, che si trova in provincia di Milano, è stato condannato con l'accusa di peculato dalla Corte di Cassazione. Gli Ermellini hanno infatti ribadito che il denaro, che viene incassato dal gioco, è di proprietà della pubblica amministrazione fin da quando viene riscosso. Parole che differiscono, ovviamente, da quanto sosteneva la difesa: per gli avvocati, che rappresentano l'uomo, il ricevitore non svolgerebbe una funzione pubblica.

Hanno infatti sottolineato, che opererebbe in un rapporto privatisco. Di conseguenza, le somme incassate non dovrebbero considerarsi denaro pubblico fin dal momento della riscossione. Una tesi che non ha convinto la Cassazione che, riportando un orientamento delle Sezioni Unite, ha ribadito che in questo caso "la condotta di soggetti che s'impossessino dei proventi del gioco, anche per la parte destinata all'Erario, non versandoli al concessionario competente" configura il delitto di peculato "in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione". 

Per le Sezioni Unite, infatti, il concessionario ha "la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato du pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente" perché per entrambi è "delegata parte delle attività proprie del concessionario". La difesa aveva poi paragonato la situazione del suo cliente con quella di un albergatore che omette di versare l'imposto di soggiorno. Un esempio che la Cassazione ha ritenuto "fuori luogo" poiché si tratta di una disciplina speciale che è stata introdotta dal legislatore e che non si può estendere anche al settore dei giochi pubblici. Infine non sono state riconosciute le attenuanti generiche perché la difesa non ha indicato profili positivi che potrebbero essere meritevoli di tale considerazione.

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