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Nuovo stadio di San Siro

Cosa accadrà alla vendita dello stadio San Siro dopo che la Procura ha aperto un’inchiesta per turbativa d’asta

La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per turbativa d’asta sulla vendita dello stadio San Siro. Oggi è stato firmato il rogito per la vendita dal Comune di Milano e le squadre Inter e Milan. “Ma l’indagine non incide sul trasferimento di proprietà”, ha detto a Fanpage.it l’avvocata Deborah Basileo.
Intervista a Deborah Basileo
Avvocata ed esperta in concessioni e appalti
A cura di Ilaria Quattrone
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Nella giornata di oggi, mercoledì 5 novembre, la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per turbativa d'asta sulla vendita dello stadio San Siro e dell'aree limitrofe. E, nella stessa giornata, il Comune di Milano e le squadre di Milan e Inter hanno firmato il rogito che sancisce come le due società siano le nuove proprietarie.

Con l'apertura dell'inchiesta, cosa accadrà adesso alla procedura di vendita? Fanpage.it ne ha parlato con l'avvocata Deborah Basileo, esperta in appalti e concessioni. "L’apertura dell’indagine penale, di per sé, non sospende né rende inefficace il contratto", ha dichiarato la legale. "Il trasferimento resta valido finché non interviene un provvedimento giurisdizionale o amministrativo idoneo a incidere sugli effetti del rogito".

Cosa si rischia per una condanna per turbativa d’asta?

Il reato di turbata libertà degli incanti (noto come “turbativa d’asta”) è previsto dall’art. 353 c.p., affiancato dall’art. 353-bis c.p., che disciplina la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Entrambe le fattispecie puniscono comportamenti idonei ad alterare la libertà di partecipazione o l’esito di una gara pubblica o di un procedimento competitivo, anche informale.

Le pene principali sono la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da 103 a 1.032 euro (che aumenta se l’autore è preposto agli incanti o funzionario pubblico). Alla condanna consegue inoltre, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater c.p., l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per un periodo da uno a cinque anni, oltre all’iscrizione nel casellario ANAC.

Dal 2023 tali reati sono inclusi tra quelli che comportano responsabilità amministrativa dell’ente, ai sensi dell’art 24 del d.lgs. 231/2001; con possibili sanzioni pecuniarie fino a circa 900 mila euro e relative sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la P.A., revoca di autorizzazioni, sospensione dell’attività).

L’indagine della Procura può interrompere la vendita?

L’apertura dell’indagine penale, di per sé, non sospende né rende inefficace il contratto: il trasferimento resta valido finché non interviene un provvedimento giurisdizionale o amministrativo idoneo a incidere sugli effetti del rogito.

In ambito penale, il pm può chiedere misure cautelari reali (es. sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.) sul bene “pertinente al reato” per impedire il protrarsi/consumarsi degli effetti: un sequestro può bloccare la disponibilità del bene anche dopo il rogito, se sussiste nesso pertinenziale.

In parallelo, sul versante amministrativo, laddove a seguito del ricorso presentato, gli atti della procedura fossero annullati, il giudice potrebbe dichiarare l’inefficacia del contratto ai sensi degli artt. 121–122 c.p.a., con particolare attenzione al bilanciamento dei contrapposti interessi pubblici, nonché a circostanze quali lo stato di avanzamento, le reali possibilità di subentro, ecc.

Nel caso in esame, occorre tenere in considerazione gli effetti su entrambi i versanti: sia quello penale sia quello amministrativo. Sul fronte penale, poiché la verifica circa la concreta sussistenza dei reati citati spetta al Tribunale Penale. Sul fronte amministrativo, poiché la compravendita dello stadio San Siro è l’esito di un procedimento amministrativo deliberato dal Consiglio comunale di Milano e non un semplice contratto di diritto privato.

L’atto-presupposto è, infatti, la Delibera del Consiglio comunale di Milano n. 71 del 29 settembre 2025. Tale delibera, in applicazione dell’art. 4, comma 13, del D.Lgs. 38/2021 (“Legge Stadi”), ha disposto la vendita diretta dello stadio Meazza e delle aree pertinenziali ai club Milan e Inter, stabilendo: il valore di alienazione (197 milioni di euro, sulla base della stima dell’Agenzia delle Entrate); le modalità di pagamento e gli obblighi dei soggetti acquirenti; la motivazione pubblicistica dell’operazione (continuità gestionale, interesse pubblico allo sviluppo urbano e sportivo dell’area).

Questa delibera ha natura amministrativa: esprime, infatti, l’esercizio di un potere pubblico in materia di gestione del patrimonio comunale, soggetto ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento (art. 97 Cost.). Di conseguenza, eventuali vizi relativi alla legittimità della delibera, come violazione dei principi di concorrenza, eccesso di potere, carenza di istruttoria, disparità di trattamento, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Ricapitolando, quindi, l’indagine non interrompe automaticamente la vendita. Occorrono: o misure cautelari penali (come il sequestro) o provvedimenti del giudice amministrativo (quali, annullamento dell’atto-presupposto quale la Delibera consiliare n. 71 del 29 settembre 2025 e dei relativi atti annessi e connessi ed eventuale inefficacia del contratto).

Se la turbativa venisse accertata, cosa accadrebbe?

Anzitutto, occorre comprendere davvero se sussiste un caso di “turbativa d’asta”. Consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, afferma che il reato di turbativa d’asta o di turbativa del procedimento di scelta del contraente presuppone un segmento competitivo effettivo, anche informale. In altri termini, in assenza di gara o confronto aperto al mercato, non è configurabile il reato.

Nel caso di specie, come detto, la deliberazione fonda la legittimità dell’operazione sull’art. 4, comma 13, della Legge Stadi; norma che consente, anche in assenza di gara pubblica, la negoziazione diretta tra Comune e società sportive professionistiche. L’art. 4 recita, infatti, che "le società sportive dilettantistiche e professionistiche e i comuni […] possono liberamente negoziare il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita o di utilizzo di aree del patrimonio disponibile urbanisticamente destinate alla costruzione di impianti sportivi".

Questa disposizione deroga esplicitamente al regime di evidenza pubblica tipico delle alienazioni patrimoniali, legittimando un confronto diretto con i club sportivi purché i beni rientrino nel patrimonio disponibile e la vendita sia sorretta da una valutazione economica oggettiva (es. perizia dell’Agenzia delle Entrate, come avvenuto).

D’altro canto, con determinazione n. 2213 del 24 marzo 2025, il Direttore dell’Area Patrimonio aveva emanato un “avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana San Siro”, pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito del Comune. L’avviso aveva lo scopo di "verificare l’interesse alla presentazione di eventuali proposte migliorative […] al fine di favorire l’avvio della rigenerazione del quadrante urbano dedicato ai servizi sportivi di rango internazionale".

Si tratta dunque di una forma di confronto para-concorsuale, non imposta dalla legge ma introdotta dal Comune a titolo di autotutela e trasparenza per sondare l’eventuale presenza di altre offerte. L’operazione, inoltre, è stata preceduta da una stima dell’Agenzia delle Entrate (30 ottobre 2024) e da una deliberazione di indirizzo della Giunta n. 324/2025, che ha richiesto di verificare eventuali offerte migliorative.

E quindi?

Nel complesso, quindi, si può riassumere che:

non vi è stata una vera “gara” né una procedura di evidenza pubblica in senso stretto. L’avviso pubblico aveva carattere esplorativo, non vincolante e privo di punteggio, graduatoria o criteri competitivi. La vendita è avvenuta in virtù di negoziazione diretta autorizzata dalla legge.

Pertanto, non paiono sussistere in astratto gli elementi tipici di un’“asta” turbabile, a meno che l’avviso sia stato strumentalmente predisposto per escludere altri soggetti (es. termini irragionevolmente brevi, requisiti escludenti, informazioni incomplete), o emergano collusioni o condotte dolose finalizzate ad alterare il processo decisionale o il valore di stima.

Sul punto, occorrerà attendere un provvedimento definitivo da parte dell’autorità competente. Ciò che è certo è che, in caso di condanna definitiva, sul piano penale, le persone fisiche risponderebbero ai sensi degli artt. 353 o 353-bis c.p. con le pene sopra indicate e con le relative interdizioni dai contratti pubblici.

Sul piano amministrativo, la delibera n. 71/2025 e gli atti conseguenti (rogito compreso) potrebbero essere annullati in sede giurisdizionale, con conseguente inefficacia del contratto. Il TAR, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., valuterebbe se dichiarare l’inefficacia del contratto ex tunc o ex nunc (ossia con effetti retroattivi o solo per il futuro), considerando lo stato di esecuzione, l’interesse pubblico e la possibilità di subentro di un diverso acquirente. Il Giudice penale potrebbe inoltre disporre confisca o sequestro del bene se ritenuto “profitto o pertinenza del reato”.

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