Morte gemelle Kessler, cosa cambia tra eutanasia e suicidio medicalmente assistito

Alice ed Ellen Kessler sono morte ieri, 17 novembre, all'età di 89 anni. Le gemelle Kessler, come erano note in Italia da quando negli anni '60 fecero la loro prima comparsa in Rai, sono morte insieme nella loro casa di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera, facendo ricorso al suicidio assistito. Lo ha confermato alla Radio Bavarese la Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS), la principale organizzazione tedesca a tutela del diritto all'autodeterminazione nel fin di vita, che ha spiegato come siano state le stesse gemelle Kessler fossero da tempo impegnate a sostegno dell'attività dell'associazione.
La notizia della loro scomparsa ha riportato l'attenzione su un tema centrale negli ultimi anni, anche in Italia: il diritto di autoderminazione nella morte. Si tratta di un argomento molto complesso, su cui ancora persiste una certa confusione. Partiamo con il dire che il suicidio medicalmente assistito, quello a cui hanno ricorso Alice ed Ellen Kessler, è una cosa diversa dall'eutanasia. Tanto che il primo è legale in Germania e in Italia, sebbene con differenze fondamentali, mentre l'eutanasia non è ammessa in nessuno dei due Paesi.
La differenza tra eutanasia e suicidio medicalmente assistito
Con il termine eutanasia – spiega l'Associazione Luca Coscioni – si intende un intervento medico che prevede "la somministrazione diretta di un farmaco letale al paziente che ne fa richiesta e soddisfa determinati requisiti".
Nel suicidio medicalmente assistito è invece la persona stessa che ha fatto richiesta, in prima persona e nel pieno delle sue capacità cognitive, ad autosomministrarsi il farmaco letale, mentre il medico si limita appunto ad offrire un aiuto indiretto.
Cos'è legale in Germania
In Germania è legale soltanto il suicidio medicalmente assistito, non l'eutanasia. In realtà, la situazione da un punto di vista legale non è ancora completamente definita: il suicidio medicalmente assistito è infatti considerato legittimo dalla storica sentenza della Corte Costituzionale di Karlsruhe, in Germania, il 26 febbraio 2020, anche se non c’è ancora una legge organica approvata sul suicidio assistito. La sentenza del 2020 ha infatti riconosciuto, nell’ambito del diritto alla personalità tutelato dalla Costituzione tedesca, la libertà di togliersi la vita come parte del diritto a morire in modo autodeterminato.
Come spiega l'associazione DGHS, "il suicidio assistito può essere concesso solo se la decisione si basa su una libera volontà autonoma e formata". Questo significa che la persona che richiede il suicidio medicalmente assistito non deve aver compiuto questa scelta sotto l'influenza di fattori che potrebbero aver alterato la sua volontà. Tra questi rientrano la presenza di un disturbo mentale acuto o "indebite influenze o pressioni da parte di terzi" e deve esserci "un certo grado di permanenza e determinazione interiore".
La situazione in Italia
In Italia la situazione è ancora più complessa. Anche se non esiste una legge nazionale – ma alcune regioni hanno approvato di recente leggi regionali – sul suicidio medicalmente assistito, è possibile richiederlo dopo la sentenza 242/2019 della Corte costituzionale.
Questa, dopo il caso della battaglia avanti da Dj Fabo con il sostegno di Marco Cappato, ha dichiarato illegittimo l'articolo 580 del codice penale nella parte in cui non escludeva la punibilità di chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio di una persona che ha maturato questa decisione in modo libero e consapevole, a condizione che siano rispettate specifiche condizioni. Tra queste ci sono la presenza di una malattia irreversibile e di trattamenti di sostegno vitale che tengono in vita la persona. L'eutanasia invece non è in nessun modo possibile, in quanto costituisce reato, come stabiliscono gli articoli 579 e 580 del codice penale.
Come funziona il suicidio medicalmente assistito in Italia
In Italia quindi l'iter per accedere al suicidio medicalmente assistito prevede che siano presenti quattro condizioni affinché la richiesta possa essere valutata dalle strutture preposte del Servizio Sanitario Nazionale e da un comitato etico, come stabilito dalla Corte Costituzionale.
Le condizioni sono più stringenti di quelle previste in Germania. Come indica l'Associazione Luca Coscioni: "la persona che ne fa richiesta deve essere pienamente capace di intendere e volere, deve avere una patologia irreversibile portatrice di gravi sofferenze fisiche o psichiche, e deve sopravvivere grazie a trattamenti di sostegno vitale".
Il dibattito su cosa si intenda per "trattamenti di sostegno vitale" è ancora in evoluzione e negli ultimi anni, in diversi casi di richieste di suicidio assistito in Italia, è stato interpretato – spiega l'Associazione Luca Coscioni – dalle Corti e dai Comitati etici in modo estensivo rispetto all'idea secondo cui rientrino in questa definizione soltanto macchinari o apparecchi di supporto vitale.