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Anche in caso di separazione si è obbligati a pagare i debiti fiscali dell’ex coniuge

Lo stabilisce una sentenza della Quinta Sezione Civile della Cassazione depositata lo scorso 10 giugno.
A cura di Charlotte Matteini
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La separazione dei coniugi non interrompe il vincolo che obbliga il marito o la moglie a rispondere in solido dei debiti contratti durante il matrimonio da uno dei due partner in caso di presentazione di una dichiarazione dei redditi congiunta. E' quanto sostiene una recente sentenza 11947/2016 della Cassazione, emessa dalla Quinta Sezione Civile lo scorso 31 marzo e depositata il 10 giugno. Nel dispositivo i giudici sostengono che qualora l'Agenzia delle Entrate abbia tempestivamente notificato l'esistenza di un debito fiscale a carico di uno dei due coniugi che, a suo tempo, abbiano rilasciato una dichiarazione dei redditi congiunta, il coniuge non effettivamente debitore, ma responsabile in solido in virtù dell'esistenza di un vincolo matrimoniale e dell'obbligo in solido scaturito dalla dichiarazione congiunta, è obbligato a rispondere di eventuali debiti fiscali nel caso in cui l'ex marito o l'ex moglie non siano in grado di provvedervi.

Se il debito fiscale, quindi, è stato contratto durante il matrimonio, anche se successivamente dovesse intervenire la transizione al regime di separazione dei beni o la separazione legale consensuale tra i due coniugi, agli occhi del fisco la situazione rimarrebbe immutata e la possibilità di richiedere al debitore in solido il saldo della cifra contestata non decadrebbe in virtù del fatto che il vincolo matrimoniale sia già cessato.

Nel caso specifico, come ricostruisce il portale di settore Studio Cataldi, la Cassazione evidenzia come l'atto di presentazione di una dichiarazione dei redditi congiunta ponga i due co-dichiaranti nella situazione di accettare tutti i rischi connessi, tra cui anche l'eventuale notifica di un debito fiscale a uno dei due coniugi. Se il debito è stato contratto durante il matrimonio, a nulla varrà la separazione legale tra coniugi intervenuta successivamente, per effetto della presentazione di una dichiarazione congiunta, gli obblighi a cui i due co-dichiaranti dovranno sottostare saranno quelli imposti dal codice civile relativi all'obbligazione solidale, in particolare il "primo comma dell'articolo 1310 e quella di cui all'articolo 2945 c.c", ovvero per interrompere i termini di prescrizione dell'atto fiscale basterà la notifica inoltrata a uno dei due ex coniugi, anche se ormai essi non vivono più insieme da tempo.

Insomma, secondo la Cassazione, due coniugi che abbiano presentato una dichiarazione congiunta, rimangono responsabili in solido dei debiti maturati durante il vincolo matrimoniale anche in caso di intervenuta separazione legale.

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