Cosa succede a chi invia un video di OnlyFans: il parere della Cassazione

Tutto quello che viene pubblicato su OnlyFans dovrebbe rimanere su OnlyFans. Le policy della piattaforma sono chiare e spesso le creator lo ricordano agli iscritti. Ma come abbiamo visto con il caso del forum Phica, succede regolarmente il contrario. I video vengono presi, diffusi su altre piattaforme, scambiati sui gruppi Telegram o passati ai propri contattati su WhatsApp.
Ora c’è una sentenza della Cassazione che chiarisce meglio cosa succede a chi diffonde questo tipo di contenuti. Certo. È una sentenza che parte da un caso piuttosto particolare, come riportato dal quotidiano Il Messaggero. Riguarda tre persone che a quanto viene scritto si conoscevano anche fuori dalla piattaforma. Due erano pure vicini di casa.
La vicenda arrivata alla Corte di Cassazione
I fatti risalgono al periodo compreso tra febbraio e ottobre 2021. Una ragazza si iscrive a OnlyFans e inizia a pubblicare contenuti espliciti. Questi contenuti dalla piattaforma arrivano a due ragazzi. Entrambi sono definiti come “amici della vittima”, uno dei quali anche vicino di casa. Ora non ci sono i dettagli di come avvenissero gli scambi di questo “rapporto a tre”. I due ragazzi comunque avevano di accesso ai contenuti pubblicati dalla ragazza su OnlyFans. Fino a qui nessuna ipotesi di reato. I problemi sono cominciati quando uno dei due ragazzi ha condiviso il materiale esplicito con una quarta persona. La ragazza a questo punto ha denunciato.
Cosa dice la Cassazione sui video diffusi da OnlyFans
Arriva la condanna in primo grado a 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Poi la Corte d’Appello smonta la sentenza: la denuncia della vittima sarebbe arrivata troppo tardi. La Cassazione invece ha stabilito che i tempi per la denuncia sono stati rispettati e soprattutto che condividere con altri dei video ricevuti su OnlyFans costituisce reato. Qui il testo della sentenza che abbiamo preso dagli atti. Il riferimento al fasciolo èCorte di Cassazione – sez. V pen. – ordinanza n. 30169 del 2-09-2025.
“Deve ritenersi che integri il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito materiale visivo pubblicato sul social network [qui si parla di OnlyFans, ndr] lo trasmette a terzi senza il consenso della persona ritratta, in quanto il consenso espresso da quest'ultima al momento della condivisione (nel caso di specie, a pagamento) è circoscritto alla facoltà di visualizzazione del solo destinatario del contenuto”.