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La Consulta spiega perché è giusta la fecondazione eterologa

“Il diritto ad avere figli è incoercibile”, così la Corte Costituzionale spiega le motivazioni della sentenza che ha bocciato il divieto di eterologa. “Bisogna dare libertà alla coppia di autodeterminarsi”.Questo divieto, inoltre, “non ha adeguato fondamento costituzionale”
A cura di Biagio Chiariello
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Vietato alle coppie sterili di ricorrere all'eterologa è un concetto privo di fondamento costituzionale e "la scelta di diventare genitori" è "espressione della fondamentale libertà di autodeterminarsi". Lo si legge nella sentenza 162/2014 della Corte Costituzionale, depositata oggi, che spiega le motivazioni della decisione dello scorso 9 aprile che ha bocciato il divieto di fecondazione eterologa imposto dalla legge 40. La Consulta ricorda di aver affermato "sin dalla sentenza n. 59 del 1958 che il proprio potere di dichiarare l’illegittimità costituzionale delle leggi non può trovare ostacolo nella carenza legislativa che, in ordine a dati rapporti, possa derivarne; mentre spetta alla saggezza del legislatore di eliminarla nel modo più sollecito ed opportuno" e, di recente, di aver ribadito che "posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio". La decisione di dichiarare costituzionalmente illegittimo il divieto di fecondazione eterologa va riferita "esclusivamente" al caso in cui "sia stata accertata l’esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o di infertilità assolute", spiega ancora la Corte. “La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali" e ciò anche quando sia necessario ricorrere all’eterologa.

La fecondazione eterologa "garantisce diritti e tutele"

“La cancellazione del divieto di eterologa, ripristina il rispetto del principio di uguaglianza gravemente leso dalla circostanza che la coppia sterile aveva chance terapeutiche differenti a seconda della gravità della infertilità di cui era affetta: mentre nel caso di utilizzo del proprio materiale genetico, la coppia poteva ricorrere alle tecniche di Pma, nel caso di sterilità radicale, paradossalmente, questa possibilità le veniva preclusa" producendo una "discriminazione". E' quanto osserva l'avvocato Gianni Baldini, avvocato di una delle coppie ricorrenti contro il divieto di eterologa cancellato dalla Corte Costituzionale. Ora, aggiunge, "non essendovi ostacoli dovuti ad assenza di norme specifiche per il ripristino della tecnica con donazione di gameti, i centri di Pma potranno immediatamente riprendere l'applicazione delle tecniche eterologhe". Il legale sottolinea che "la cancellazione del divieto è del tutto in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte in materia di autodeterminazione" e "non fa venir meno un livello minimo di tutela costituzionalmente necessario". La legge 40, infatti, "prevede che i figli nati da eterologa sono figli legittimi della coppia; non hanno alcun rapporto giuridico con i donatori dei gameti; la coppia che accede alla donazione dei gameti non può disconoscere il nato; i donatori sono anonimi. In questo modo sono affermate le tutele per tutti i soggetti coinvolti nelle tecniche di procreazione medicalmente assistita come previsto dalla legge stessa".

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