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Omicidio Giulia Cecchettin

Cosa rischia Filippo se viene richiesta e accolta la perizia psichiatrica: “Conseguenze notevoli”

L’intervista di Fanpage.it all’avvocato penalista Daniele Bocciolini dopo che il difensore di Filippo Turetta, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, ha annunciato che potrebbe essere avanzata richiesta di perizia psichiatrica: “È possibile che una valutazione in ordine alla personalità e alla pericolosità sarà effettuata. È chiaro che le conseguenze in termini di pena sarebbero notevoli”.
Intervista a Daniele Bocciolini
avvocato penalista, esperto in diritto penale minorile e Scienze Forensi, Consigliere Pari Opportunità e Commissione Famiglia e Minori dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 
A cura di Ida Artiaco
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Mentre si attende il suo ritorno in Italia, Filippo Turetta resta nel carcere di Halle, in Germania, dove è stato arrestato domenica scorsa per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Al momento è indagato per omicidio volontario aggravato e sequestro di persona.

Il suo avvocato, Emanuele Compagno, ha dichiarato che "una perizia psichiatrica possa essere utile" per valutare la capacità di intendere e di volere del suo assistito. "Perché dovremmo escludere di ricorrere a una perizia? Questo non per esonerare il ragazzo da ogni responsabilità, ma per capire davvero fino in fondo che cosa c'è stato nella sua mente", ha detto il legale. Ma cosa comporterebbe a livello giuridico una richiesta del genere?

Fanpage.it lo ha chiesto a Daniele Bocciolini, avvocato penalista, esperto in diritto penale minorile e Scienze Forensi, Consigliere Pari Opportunità e Commissione Famiglia e Minori dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Avvocato Daniele Bocciolini
Avvocato Daniele Bocciolini

Avvocato Bocciolini, in quali casi può essere richiesta la perizia psichiatrica?

"La perizia psichiatrica è lo strumento necessario per accertare la capacità d’intendere e di volere di una persona al momento del fatto. Mentre la capacità di intendere si manifesta quale idoneità a rendersi conto della realtà e del valore sociale delle proprie azioni, la capacità di volere è l’attitudine ad autodeterminarsi, ovvero l’idoneità a scegliere tra più alternative possibili, esercitando il controllo su stimoli e reazioni.

Nel nostro ordinamento "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile". L’imputabilità è, quindi, il presupposto minimo di maturità del soggetto cui può essere mosso un rimprovero per il fatto commesso, solamente in quanto sia in possesso di quel tanto di maturità mentale, cioè di capacità d'intendere e di volere, da poter discernere il lecito dall'illecito. Per essere imputabili, occorre che sussista sia la capacità di intendere che di volere al momento del fatto".

In quali casi viene invece concessa?

"La perizia psichiatrica assume una funzione fondamentale nel procedimento penale quando si pensa che l’indagato/imputato possa essere affetto da qualche disturbo e, quindi, non essere imputabile o esserlo solo parzialmente. La capacità deve essere valutata sia in relazione al fatto concreto oggetto di giudizio sia nel momento in cui il fatto è commesso, ovvero quando viene posta in essere la condotta criminosa.

In tutti i casi nei quali si sospetti la presenza di una alterazione della capacità di intendere e volere dell’indagato/imputato, la perizia può essere richiesta sia dal Pubblico Ministero che dal difensore che potranno nominare i propri consulenti di parte. La decisione se ricorrere o meno alla perizia psichiatrica è altamente discrezionale e compete esclusivamente al Giudice il quale dovrà poi darne rigorosamente conto in sentenza".

Come può cambiare una eventuale condanna?

"L’esito della perizia psichiatrica è fondamentale per la conclusione del processo perché influisce notevolmente sulla pena. Un soggetto può essere ritenuto parzialmente capace di intendere e di volere, quando viene accertato un disturbo tale da far scemare senza escluderla l’imputabilità. In questo caso caso si parla di “vizio parziale di mente”.

Il vizio parziale di mente si distingue dal vizio totale di mente solo da un punto di vista quantitativo, in quanto l'infermità è idonea a limitare la capacità di intendere e di volere, scemandola grandemente, mentre nel vizio totale di mente l'infermità è tale da escluderla completamente. Deve comunque trattarsi di una degenerazione della sfera volitiva ed intellettiva dipendente da uno stato patologico veramente serio.

L'infermità parziale viene considerata come una circostanza attenuante: la pena viene, quindi, diminuita di un terzo. Se invece un soggetto fosse ritenuto totalmente incapace di intendere e di volere, quindi affetto da un disturbo tale così grave da escludere totalmente l’imputabilità, l’incidenza sulla pena è ancora più grande perché significa che quel soggetto deve essere assolto per mancanza di imputabilità ed eventualmente inserito in una R.E.M.S. (Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ndr) se ritenuto socialmente pericoloso".

Rispetto al caso di Filippo Turetta, allo stato attuale, crede sia possibile che venga ammessa una richiesta del genere? Perché?

"Per Turetta, allo stato, anche alla luce della valutazione preliminare effettuata dal GIP che parla di un soggetto di inaudita ferocia che ha dimostrato una “totale incapacità di autocontrollo” e “totalmente imprevedibile poiché, dopo avere condotto una vita all'insegna di un apparente normalità, ha improvvisamente posto in essere questo gesto folle e sconsiderato” , è possibile che una valutazione in ordine alla personalità che alla pericolosità sarà effettuata. Questo approfondimento non implica necessariamente che lo stesso sia definito incapace.

Non tutti i disturbi di personalità, infatti, come ci ricorda la Suprema Corte di Cassazione, sono tali da incidere sull’imputabilità, ma solo quelli che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa; invece, non assumono rilievo ai fini della imputabilità le altre "anomalie caratteriali" o gli "stati emotivi e passionali", che non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente.

È chiaro che le conseguenze in termini di pena sarebbero notevoli. Se in caso di condanna, dovesse essere ritenuto anche solo parzialmente incapace di intendere e di volere, considerato che per l’omicidio aggravato dalla relazione affettiva è prevista la pena fino a 30 anni di reclusione, lo sconto di 1/3 che si applicherebbe per il vizio parziale di mente potrebbe far scendere la pena a 20 anni di reclusione. Senza considerare che allo stato – per come è contestato nel capo di accusa- potrebbe anche accedere al rito abbreviato con ulteriore sconto sulla pena, essendo previsto il divieto solo per i delitti puniti con la pena massima dell’ergastolo".

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