
No, non si va automaticamente in carcere se si uccide un animale né tantomeno se lo si maltratta. E’ bene renderlo noto con chiarezza, al di là del dettato normativo recente, la Legge 82/2025 nota anche come “legge Brambilla”, che ha inasprito le pene a carico di chi, appunto, provoca dolore e sofferenza agli animali.
E questo non perché le pene non siano state previste e anche aumentate, appunto, ma perché si devono creare diverse condizioni perché l’autore effettivamente finisca in galera.
Abbiamo chiesto all’avvocata Laura Mascolo di spiegarci quali sono gli effetti pratici dell’attuale legislazione in materia di tutela del benessere animale attraverso un caso che oggi è sulle pagine di tutti i giornali, ponendole delle domande che prendono spunto da un grave fatto di cronaca di violenza nei confronti di un cane.
Partiamo da un caso recente: un uomo è stato condannato con un patteggiamento a 6 mesi di reclusione. con pena sospesa. dal Tribunale di Teramo per aver ucciso il suo cane impiccato alla forca di un trattore. Questa persona dunque non pagherà in termini di detenzione. Cosa sarà invece obbligato a scontare?
Innanzitutto bisognerebbe capire esattamente quando è stato commesso il reato, perché a tutti quelli commessi prima dell’entrata in vigore della Legge 82/2025 cd. Legge Brambilla, vanno applicate le pene previste precedentemente e che partivano da minimi edittali abbastanza più bassi: nel caso del reato di uccisione di animali il limite partiva da 4 mesi.
La persona in questione, se non sono state applicate altre prescrizioni, non sconterà nulla: la sospensione condizionale della pena è un beneficio previsto dal Codice Penale e concesso dal Giudice e che permette di non eseguire una condanna penale per un periodo di 5 anni. Può essere concesso a chi è incensurato o ha subito condanne precedenti lievi e quando vi è una prognosi favorevole del Giudice a che non commetta altri reati. Se la persona si astiene dal commettere altri reati in questo periodo, il reato si estingue. Diversamente, la sospensione della pena verrà revocata e dovrà essere eseguita e, probabilmente, dovrà scontare entrambe le condanne. La condanna però sarà sempre visibile all’Autorità giudiziaria.
Potrà adottare o comprare altri cani?
Purtroppo sì, se non sono stati adottati provvedimenti specifici.
Questa nuova legge, quindi, in buona sostanza cosa ha cambiato?
Sono state innalzate le pene detentive ed in molti casi imposto anche pene pecuniarie non in alternativa a quelle detentive, come avvenica prima), ma insieme. Gli effetti si vedranno non nell’immediatezza, perché si vedranno sui reati commessi dall’entrata in vigore della stessa.
Uno degli effetti è che in qualche caso potrebbe essere applicato l’arresto facoltativo in flagranza di reato. L’arresto obbligatorio in flagranza, che è una misura pre cautelare, si applica solo ai reati dolosi per i quali la legge stabilisce una pena non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, e per nessun reato a danno degli animali, è prevista tale pena a parte alcuni reati specificatamente elencati. L’arresto facoltativo invece è previsto per quei reati dolosi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni e non parliamo dei delitti colposi, che nel caso degli animali non sono previsti.
Nel caso di uccisione di animali, dunque, commessa adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale secondo l’art. 544 bis secondo comma, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Detto ciò, secondo il mio parere, è dunque applicabile l’arresto facoltativo. Chissà se le forze dell’Ordine saranno aggiornate su questo e altri punti… vedremo.
Un altro effetto importante è la possibilità di avere subito in affido definitivo l’animale posto sotto sequestro senza aspettare l’esito del processo e il sequestro è una misura cautelare che può sfociare in confisca nel caso della condanna o nella restituzione dell’animale in caso di assoluzione. Pagando una cauzione è possibile “liberare” l’animale e impedire che l’eventuale adottante debba restituirlo al presunto maltrattatore dopo anni e anni di processo.
Di casi come questi ne accadono purtroppo tanti, ci può spiegare quando realmente una persona che si macchia di reati nei confronti degli animali va in carcere?
Il nostro sistema penale è improntato alla rieducazione della persona non solo alla funzione punitiva, come sancito dall'art. 27 della Costituzione Italiana. Le sanzioni penali devono tendere non al mero castigo, ma al reinserimento sociale del condannato. L'obiettivo è prevenire la recidiva attraverso trattamenti individualizzati, misure alternative al carcere e il contatto con l'ambiente esterno. La Riforma Cartabia ha rinforzato tutto questo e ampliato il sistema premiale con una serie di istituti e benefici giuridici. Innalzando le pene per i reati a danno degli animali, la possibilità di accedere a tutti questi benefici sarebbe ridotta.
In questi casi se commette il reato una persona recidiva oppure una che lo commette insieme ad altri più gravi in termini di previsione della pena, cosa che non è impossibile visto il legame con la cd. zoomafia, in questi casi la possibilità di accedere ai benefici di legge è via via sempre minore e il carcere una realtà sempre più concreta.
Molti di questi delitti si stanno rivelando come reati di carattere associativo e, spesso, si inseriscono in condotte plurime di stampo mafioso. Anche per questo è importante che vi siano denunce e condanne, perché così si chiarisce la situazione del soggetto, che diventa recidivo in caso di più condanne, cioè con precedenti e non sarà semplice farla sempre franca.
Nella pratica giudiziaria quanto spesso i reati contro gli animali vengono perseguiti fino alla condanna definitiva?
I processi si fanno e vengono perseguiti fino alla condanna definitiva, io ritengo importante il ruolo della parte civile che sulla carta ha un ruolo finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno ma che nella realtà contribuisce moltissimo, se ben gestito, a far emergere la realtà fattuale e processuale e, quindi, in caso di colpevolezza dell’imputato di arrivare a condanna.
Nella fase delle indagini l’associazione di tutela degli animali ha un ruolo di impulso non indifferente in relazione all’azione del Pubblico Ministero e può contribuire all’accertamento dei fatti. La riforma “Brambilla” è intervenuta anche su questo, rinforzandone il ruolo. Naturalmente ci vuole impegno e pervicacia e non solo un ruolo di facciata.
Ci sono difficoltà probatorie particolari in questi procedimenti?
Una delle difficoltà maggiori consiste nel ruolo dei testimoni, che spesso in fase di indagini sono più loquaci e “accusatori”, mi si passi il termine. Poi quando si arriva in dibattimento, cioè al processo, si tirano indietro. La prova si forma in dibattimento e i problemi sorgono quando e se le indagini non sono efficaci, oppure appunto i testimoni non confermano quello che hanno sostenuto in fase di indagine o anche non si presentano e fanno sì che il processo sia continuamente rinviato. Quando si verificano queste circostanze il processo è in seria difficoltà.
Secondo la sua esperienza, la normativa attuale è sufficiente a tutelare il benessere animale oppure servirebbero ulteriori modifiche legislative?
E’ evidente che non lo è: né sotto il profilo penalistico, né sotto quello civilistico, né in generale. Però il diritto è in continua evoluzione e sono stati fatti passi da gigante. Ad un occhio esperto, al di là degli slogan, è evidente che piano piano il quadro normativo è migliorato. Certo c’è ancora molto, ma molto, da fare e spero non si torni indietro, ma si acceleri il cambiamento in senso positivo per la tutela animale.