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La nuova legge sul maltrattamento degli animali entrerà in vigore dal 1° luglio 2025 e contiene una novità importante, ovvero la possibilità per chi non lo ha ancora fatto di microchippare il proprio cane senza incorrere in una sanzione. Fondamentale però è che la persona proceda spontaneamente: qualora infatti si venga fermati con un animale che non ha microchip, la sanzione a carico del "proprietario" resta.
Questa nuova regolamentazione è però passata sotto tono rispetto al mettere in evidenza principalmente la maggiorata funzione punitiva della normativa nei confronti di chi compie reati contro gli altri esseri senzienti. Tali sono stati infatti riconosciuti, inoltre e finalmente, gli altri animali attraverso il cambiamento del titolo da "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" a "Dei delitti contro gli animali" .
Ma lì dove si è già evidenziato che poca parte è stata dedicata alla necessità di una indicazione da parte del legislatore che spinga maggiormente alla responsabilizzazione delle persone in fase già di adozione o di acquisto di un cane o di un gatto, ecco che questo passaggio diventa molto importante da mettere in evidenza nel contenuto nella cosiddetta "legge Brambilla" perché un "condono" in questo senso può rappresentare un'apertura da parte del legislatore proprio nel sostenere chi vuole mettersi in regola in modo non punitivo ma finalizzato alla corretta convivenza in una società civile.
L'avvocata Laura Mascolo, esperta di diritti animali, ci spiega esattamente di cosa si tratta.
Che cosa cambia a livello normativo per quanto riguarda l'obbligo di microchip per i cani?
Il cambiamento avverrà con l'entrata in vigore della legge che prevede le modifiche al Codice di penale e di Procedura penale in materia di reati a danno degli animali. All'interno delle varie previsioni è stato aggiunto un comma all'art. 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, che è quello che ha istituito/aggiornato la Banca Dati Nazionale (BDN) per l'identificazione e la registrazione degli animali. Questo nuovo comma stabilisce che chi adempie all'obbligo di microchippare spontaneamente il proprio animale d'affezione, non sarà passibile di sanzione. Attenzione però: la sanzione rimane per chi è o è stato controllato dai soggetti preposti.
Perché ancora c'è chi non fa microchippare il cane?
Molte persone non fanno applicare il microchip ai propri animali per ignoranza, per non volontà a vario titolo o perché hanno paura di subire la sanzione prevista quando ‘scoprono' che non averlo fatto comporta appunto il pagamento. Ritengo che la possibilità di farlo spontaneamente potrebbe ora incentivare le persone a registrare i propri cani, così da non subire un controllo e la relativa sanzione.
A quanto ammonta la sanzione e cosa dice la legge a proposito esattamente?
Con il decreto legislativo 134/2022 (Decreto I&R) è stato introdotto l’obbligo di identificazione e di registrazione degli animali da compagnia nel Sistema di Identificazione Nazionale Animali da Compagnia (Sinac), pena appunto una sanzione che può variare da 150 euro a 900 euro per ciascun animale in caso di violazione dell’obbligo posto in capo al proprietario o al detentore. Inoltre è parimenti obbligatorio e sanzionabile il fatto di non comunicare al Sinac le variazioni eventualmente sopraggiunte (es. residenza), pena una sanzione da 50 a 500 euro per ciascun animale cui l’inadempimento si riferisce. Chi vuole regolarizzare la sua posizione, però, basta che faccia applicare il microchip o comunichi le variazioni dovute.
Questo nuovo approccio ritiene che sarà efficace?
Dovrebbe giovare alla tracciabilità degli animali e, di conseguenza, potrebbe avere un effetto positivo sulle problematiche legate al randagismo. Certo ci sarebbe bisogno di una armonizzazione di tutte le normative nazionali e regionali: non in tutte le regioni, ad esempio, la microchippatura del gatto è obbligatoria o è prevista una sanzione. In Campania, ad esempio, è prevista una direttiva per l'applicazione della legge regionale sul randagismo che, dopo vari rinvii e numerose proteste degli animalisti, sta per divenire esecutiva il 30 giugno di quest'anno: è una direttiva che prevede passaggi molto stringenti per il prelievo dei cani liberi dal territorio e per le adozioni e che mette in difficoltà i volontari che si dedicano proprio a questi animali, non ultimo la possibilità di regolarizzare la posizione di chi non ha ancora provveduto o di chi vuole adottare un "cane dalla strada". Ecco, questa norma potrebbe aiutare.
Quanto deciso è stato incluso nella nuova legge che ha aumentato le pene in caso di maltrattamento, abbandono e altre fattispecie. Quali sono a suo parere gli aspetti positivi della normativa?
La legge di riforma dei reati in danno agli animali oltre ad aumentare le pene, che rimangono sempre inadeguate, ed ad aumentare o prevedere congiuntamente alla reclusione anche delle multe più importanti, ha vari aspetti positivi. Innanzitutto è previsto l'affido definitivo dietro cauzione degli animali sottoposti a sequestro e/o confisca: chi, come me, si batte in Tribunale ogni giorno per gli animali, sa che questo era uno dei maggiori problemi perché, essendo il sequestro una misura cautelare, è momentaneo, cioè c'era sempre la possibilità di dover restituire l'animale al maltrattante, se assolto. Così come già dall'inizio spesso si riaffidava l'animale abusato alla persona accusata di maltrattamento, generalmente per motivi economici di spesa per il mantenimento.
Ora sarà possibile per la persona o l'associazione affidatarie adottare da subito definitivamente l'animale. Poi chi si rende responsabile di questi reati (anche se solo indagato) non potrà ucciderli o venderli (si pensi anche agli animali da reddito). Sono previste anche misure di prevenzione e in ultimo le associazione animaliste, riconosciute ai sensi dell'art. 19 quater c.p.p., potranno opporsi già in fase di indagini alle richieste di dissequestro degli animali proposte dai maltrattatori, insomma avranno voce già in fase di indagine.
E quali gli aspetti negativi?
Nonostante le nuove aggravanti introdotte – come l’aver commesso il fatto alla presenza di minori, nei confronti di più animali e se l’autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso – nella pratica, nella maggioranza dei casi, sotto questo aspetto poco cambierà ai fini dell’applicazione di numerosi istituti come la sospensione condizionale della pena. La pena, infatti, è sospesa a condizione che non si commettano altri reati entro un determinato termine e a meno che il soggetto non reiteri il reato.
Penso anche all’applicazione delle misure alternative alla detenzione: si poteva fare molto meglio, soprattutto in riferimento a molti emendamenti che non sono passati, come il riconoscimento dei santuari, e in riferimento al fatto che la legge in questione è stata epurata dal riconoscimento della punibilità di questi reati a titolo di colpa. I reati contro gli animali sono tutti punibili a titolo di dolo, cioè se uno intenzionalmente vuole commettere quel reato (tranne le contravvenzioni penali). Se invece uno commette questi reati a titolo di colpa – cioè a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline – non è punibile.
Quindi chi uccide o maltratta un animale non intenzionalmente, ma perché, per esempio, non bravo nel suo mestiere, non commetterà reato. Ecco, si pensi alla colpa medica veterinaria in primis: se il mio cane muore a causa di una malpratica veterinaria, potrò solo chiedere il risarcimento del danno, ove ci siano i requisiti richiesti, ma sarà inutile denunciare chi lo ha fatto morire.