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12 Marzo 2026
12:21

Il Tar del Lazio dice “no” a Lollobrigida: accolto il ricorso contro il Piano Fauna

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di diverse associazioni animaliste e ambientaliste annullando tre parti del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Il Tribunale ha confermato il rispetto della normativa europea, dei divieti della legge 157/1992 e dell’autonomia degli enti parco.

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Un "no" che mette in seria difficoltà il Ministro dell'Agricoltura arriva direttamente dal TAR del Lazio che ha annullato ben tre parti del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica adottato dal Governo nel 2023 e fortemente voluto da Francesco Lollobrigida.

L'11 marzo 2026, infatti il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso presentato da diverse associazioni – tra cui WWF, Lav, Leida, Oipa e LNDC Animal Protection – ammettendo come corrette le istanze che hanno dimostrato che i massicci interventi previsti sulla fauna contrastano sia con la normativa europea in materia di tutela della biodiversità che con il diritto internazionale.

"Il TAR ha dichiarato illegittimi punti in cui si impediva il ricorso ai metodi alternativi per alcune specie cd “parautoctone”, che venivano equiparate alle specie esotiche invasive, nonostante ciò sia contrario al diritto europeo e alla normativa nazionale – precisano dal WWF – Bocciata anche l’esclusione generalizzata dei principali divieti – sanciti dall’art. 21 della Legge 157/1992 e dalla normativa europea – che il Piano aveva indebitamente disattivato per le attività di controllo nel tentativo di autorizzare uccisioni con ogni mezzo, compresi metodi particolarmente cruenti".

Secondo i giudici, poi, il Piano ha una mancanza di base che è quella di non avere più indicazioni sui limiti entro i quali si possono ammazzare gli animali, permettendo così che si possa operare anche con strumenti e mezzi cruenti mentre la sentenza del Tar specifica che i limiti stabiliti dalla legge e dalle direttive europee devono rimanere operativi anche nelle attività di gestione e contenimento come previsto nei divieti contenuti nell’articolo 21 della Legge 157/1992 relativamente alle attività di controllo faunistico.

Ancora,  è stata dichiarata illegittima la possibilità per le Regioni di commissariare gli Enti parco regionali se non applicavano il Piano entro sei mesi. Questa secondo il Tar è una misura che non ha un fondamento legislativo ed è lesiva dell’autonomia degli enti.

Per quanto riguarda le specie protette, i giudici del Tribunale Amministrativo della Regione Lazio sono intervenuti anche su questo, specificando che “l’eventuale cattura e abbattimento delle specie protette devono comunque essere perseguiti nel rispetto delle direttive comunitarie poste a tutela della fauna" .

“Questa sentenza ristabilisce la centralità del diritto europeo, della selettività, della prevenzione e del ruolo degli Enti parco – hanno dichiarato i rappresentanti delle associazioni in un comunicato congiunto – È una vittoria per la fauna selvatica, per la scienza e per la legalità e una sconfitta per le politiche antiscientifiche alla base delle forzature che hanno caratterizzato l’azione del Governo e del Parlamento che ha già portato all’apertura di una pesante procedura d’infrazione proprio su questo tema".

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