
Per la legge italiana gli animali non sono ancora esseri senzienti. Ma questa attribuzione di emozioni e cognizioni alle altre creature che abitano il mondo insieme agli esseri umani è sempre più avvalorata dalla giurisprudenza.
L'ultimo caso rilevante da questo punto di vista, sebbene attenga ancora all'alveo dei diritti lesi delle persone e non degli animali in quanto tali, è la sentenza della Corte d'Appello di Firenze emanata dal giudice che ha seguito il caso di un Rottweiller a Lucca cui non era stato diagnosticato un tumore nel 2019 che lo ha portato poi alla morte.
La persona di riferimento aveva denunciato la clinica veterinaria a cui si era rivolto che, secondo quanto accertato in aula, non era stata capace di riconoscere la presenza di un cancro nella narice destra del cane. Il proprietario, vedendo l'animale peggiorare, si era così recato in Svizzera dove in una clinica veterinaria aveva ottenuto i risultati di una Tac da cui si evidenziava chiaramente la patologia. Nonostante le cure prestate, però, la mancanza di una diagnosi precoce ha comportato la morte del cane.
A fronte di questa ricostruzione, la Corte d'Appello ha deciso che la persona di riferimento dovesse essere risarcita per una cifra pari a 9 mila euro e la motivazione della sentenza è che il comportamento negligente di chi aveva seguito il caso ha comportato un "danno affettivo". Si tratta in buona sostanza del riconoscimento della relazione tra cane e umano da parte dei togati, ovvero del dolore sofferto da chi ha visto a sua volta soffrire il proprio compagno di vita a quattro zampe.
Il dettato normativo attuale ancora fa corrispondere il danno causato agli animali a quello patito dagli esseri umani, sebbene passi in avanti ora sono stati compiuti anche a livello legislativo. Con la promulgazione infatti della Legge 6 giugno 2025, n. 82 sul maltrattamento degli animali, avvenuta a luglio 2025, è stato anche cambiato il titolo IX-bis del Codice Penale da "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" a"Dei delitti contro gli animali".
Al caso di Firenze, però, non si applica questa normativa perché il processo si è svolto in sede civile e non penale che riguardava l'ipotesi di di negligenza professionale da parte dei veterinari che ha comportato un danno civile cui consegue il risarcimento stabilito dai giudici secondo gli articoli del Codice civile 1218 e 2236.