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Yara, il Dna “Ignoto 1” è sicuramente di Massimo Bossetti: le motivazioni della condanna

Nelle motivazioni della sentenza di condanna per Massimo Bossetti, i giudici dell prima sezione penale della Corte di Cassazione scrivono che l’evidenza scientifica ha “valore di prova piena” e respingono come fantasiose e complottiste le versioni avanzate dalla difesa dell’imputato che parlavano di contaminazione volontaria.
A cura di Antonio Palma
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Il profilo genetico di "Ignoto 1", rinvenuto sulla mutandine della povera Yara Gambirasio, appartiene senza ombra di dubbio a Massimo Bossetti. È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza di condanna definitiva all'ergastolo per l'unico imputato nel processo per l'omicidio della 13enne di Brembate di Sopra. Nelle 155 pagine di motivazione della sentenza emessa nell'ottobre scorso, la prima sezione penale della Corte di Cassazione smonta una per una le diverse obiezioni della difesa proprio a partire dalla prova chiave, quel Dna analizzato a più riprese. Per i giudici, infatti, "numerose e varie analisi biologiche effettuate da diversi laboratori hanno messo in evidenza la piena coincidenza identificativa tra il profilo genetico di Ignoto 1, rinvenuto sulla mutandine della vittima, e quelle dell'imputato" e quindi ha "valore di prova piena".

"La probabilità di individuare un altro soggetto con lo stesso profilo genotipico", ha evidenziato ancora la Corte, equivale a "una ogni 3700 miliardi di miliardi di miliardi di individui. I giudici di merito hanno correttamente affermato che il profilo genetico è stato confermato da ben 24 marcatori, evidenziando a maggiore tutela dell'imputato, che la certezza dell'identificazione è particolarmente solida", in quanto le linee guida scientifiche individuano un soggetto "con l'identità di soli 15 marcatori".  "Visto che la difesa ha utilizzato l'argomento anche in sede extra porcessuale", è bene chiarire che "la genericissima ipotesi della creazione in laboratorio del Dna dell'imputato, oltre ad appartenere alla schiera delle idee fantasiose prive di qualsiasi supporto scientifico e aggancio con la realtà, è manifestamente illogica"  si legge ancora nella sentenza che bacchetta così anche il metodo utilizzato degli avvocati di Bossetti che avevano sollevato diverse obiezioni, contestando sia la prova del Dna, sia la "catena di custodia" sia i kit utilizzati.

La Cassazione infatti biasima i "reiterati tentativi di mistificazione degli elementi di fatto,amplificate da improprie pubbliche sintetizzazioni". Il Dna di Bossetti "non era presente nelle banche dati all'epoca disponibili e che sono state ampiamente e ripetutamente consultate proprio allo scopo di identificare "Ignoto 1", sicché è impossibile ipotizzare una contaminazione dei reperti prelevati all'inizio del 2011 con il profilo dell' imputato che è stato acquisito soltanto tre anni dopo" sottolineano ancora i giudici. "Se si volesse seguire la tesi complottista legata anche alla necessità di dare in pasto all'opinione pubblica un responsabile, è evidente che – ammessa solo per ipotesi la reale possibilità di creare in laboratorio un Dna – si sarebbe creato un profilo che immediatamente poteva identificare l'autore del reato senza attendere, come invece è accaduto, ben tre anni " ha ricordato la Cassazione bollando come ancora più  "fantasiosa" l'ipotesi di una contaminazione volontaria da parte di terzi prima del ritrovamento del corpo della vittima.

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