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Via ai saldi invernali: i consigli per evitare truffe e fregature

La Guardia di Finanza ha diramato un breve vademecum con alcuni consigli utili per evitare ai potenziali acquirenti di incappare in fregature e truffe durante il periodo dei soldi. Dagli sconti applicabili fino alla valenza della garanzia, ecco cosa dice la legge in materia.
A cura di Charlotte Matteini
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Con l'inizio dell'anno arrivano anche i saldi. Tra il 2 e il 5 gennaio, infatti, come da tradizione in tutta Italia parte il periodo degli sconti su merci e vestiti della stagione invernale. Milioni di italiani approfitteranno dei saldi, ma come si suol dire "non è tutto oro ciò che luccica", dunque è necessario tenere gli occhi ben aperti per evitare fregature e truffe. Proprio a questo proposito, la Guardia di Finanza ha diffuso alcuni consigli per gli acquisti, suggerendo ai potenziali clienti una serie di modi per scovare le truffe prima che sia troppo tardi. Dai prezzi ai cambi fino alla garanzia sulle merci acquistate, sono numerosi i dettagli a cui ogni acquirente dovrà porre attenzione per evitare fregature. "Nel periodo dei saldi occorre prestare molta attenzione alle reali opportunità di risparmio, fare una valutazione del rapporto qualità prezzo e ricordare sempre che la riduzione dei prezzi non comporta una diminuzione di diritti di chi compra", scrive la Gdf.

  1. Sarà utile fare un giro qualche giorno prima della data prevista per l’inizio dei saldi, per essere sicuri che la merce che si troverà in negozio sia veramente quella di stagione e non un avanzo di magazzino;
  2. La legge prevede che i saldi non riguardino tutti i prodotti, ma solo quelli di carattere stagionale e quelli suscettibili di notevole deprezzamento se venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, in quanto fortemente legati alla moda (art. 15 d.lgs 114/98).

Prezzi

Per quanto riguarda i prezzi, che cosa impone la legge in materia? Lo sconto applicato alle merci in saldo "deve essere espresso in percentuale e sul cartellino deve essere indicato anche il prezzo normale di vendita (art.15 D.lgs 114/98). I prodotti in saldo dovrebbero comunque essere ben separati da quelli non scontati al fine di evitare la possibile confusione tra prodotti in sconto e prodotti a prezzo pieno", scrive la Guardia di Finanza.

Il venditore è tenuto ad applicare lo sconto dichiarato. Se alla cassa viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, sarà bene comunicarlo al negoziante e contattare l’ufficio di Polizia Annonaria del Comune, qualora il negoziante si rifiuti di applicare quanto previsto dalla normativa.

I negozianti convenzionati con una carta di credito sono tenuti ad accertarla anche nel periodo dei saldi. Se si rifiutano o richiedono per l’utilizzo un prezzo più elevato, la questione va segnalata alla società che emette la carta.

Prove e Cambi

Anche durante il periodo dei saldi stagionali, le norme per le prove e i cambi rimangono le medesime: consentire la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimesso alla discrezionalità del negoziante. La legge prevede che, in assenza di difetti, la possibilità di cambiare il capo o il prodotto non sia imposta per legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è anch’essa rimessa alla discrezionalità del commerciante.

Garanzie sulla merce acquistata

Per quanto riguarda il capitolo relativo alle garanzie, il vademecum della Guardia di Finanza è piuttosto corposo. Il cliente dovrà necessariamente conservare sempre lo scontrino perché se un difetto si palesa dopo l’acquisto, anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all’acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa. "Il d.lgs 24/2002 (rientrato nel Codice del Consumo) ha infatti introdotto nel Libro IV del Codice Civile (delle obbligazioni) dei nuovi articoli (da 1519-bis a 1519-nonies), in base ai quali ogni bene acquistato da un consumatore per uso proprio e della propria famiglia, gode di una garanzia piena ed assoluta di due anni, e di almeno un anno quando si tratta di un bene usato", spiega la Gdf.

"Obbligato per legge a fornire questa garanzia è il venditore. Il negoziante è quindi obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se non è possibile la sostituzione, il cliente avrà diritto di scegliere se richiedere la riparazione del bene senza alcuna spesa accessoria, una riduzione proporzionale del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto. Ovviamente il rimedio scelto non deve essere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore (art. 1519-quater)", prosegue la Guardia di Finanza.

"In base all’art. 1519-sexsies del Codice Civile la garanzia si può far valere entro due anni dall’acquisto, occorre quindi non solo conservare gli scontrini ma anche prestare attenzione a quelli di carta chimica, che sbiadiscono dopo qualche mese, eventualmente fotocopiandoli per poterli esibire al momento opportuno. La garanzia copre qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene o insorto nei 24 mesi successivi, il che vuol dire che il venditore deve porre rimedio a qualunque difetto, sorto nei primi due anni di vita del bene, che non lo renda più idoneo all’uso per cui era stato acquistato. Se il difetto si presenta nei primi sei mesi, si presuppone esistente già all’atto dell’acquisto, ma il venditore può eventualmente dimostrare il contrario; se invece il difetto si manifesta tra il settimo ed il ventiquattresimo mese può accadere, nei casi dubbi, che al consumatore venga richiesto di dimostrare che non è stata una sua attività a causare il difetto (inversione dell’onere della prova)".

"L'articolo 1495 c.c. poneva uno stretto limite temporale per la denuncia dei difetti, stabilendo che il cliente dovesse comunicarli al venditore entro otto giorni dalla scoperta. Il d.lgs n. 24/2002 ha ampliato questo termine stabilendo invece che il consumatore debba denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto", sottolinea la Gdf.

Per quanto riguarda invece le cosiddette "garanzie convenzionali" (art. 1519-septies c.c.), ovvero gli impegni che vengono offerti solitamente dal produttore, "costituiscono un vincolo per chi li offre, ma non possono sostituire assolutamente la garanzia del venditore. Gli interventi devono essere richiesti dal consumatore direttamente al venditore per evitare ogni possibile confusione, sarà poi il venditore, nel caso il difetto sia anche coperto dalla garanzia convenzionale, ad indirizzare il clienti ai servizi di assistenza del produttore. Come forma di tutela, dopo aver segnalato il difetto entro i sessanta giorni previsti, potrà essere utile fare una nuova segnalazione al venditore – con lettera raccomandata A.R. – per ribadire il difetto di conformità, elencando minuziosamente il problema insorto e la richiesta (ripristino delle condizioni del bene, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto). Nel caso in cui il negoziante dimostri di non voler adempiere ai propri doveri o il centro assistenza del produttore richieda il pagamento delle riparazioni sostenendo che la garanzia non copre il difetto riscontrato, ma non sia in grado di dimostrare opportunamente le proprie dichiarazioni, per risolvere il problema ci si potrà rivolgere al Giudice di Pace del tribunale più vicino".

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