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Vendita nell’esecuzione forzata e il rinvio dell’incanto

La Cassazione del 28.6.2018 n. 17039 ha affermato che La pubblicità è un requisito indispensabile per la vendita all’incanto. Questo spiega perché se l’incanto non si è potuto tenere nella data fissata, non può trovare applicazione l’art. 82 disp. att. cpc: tale applicazione da un lato nasconde al pubblico lo svolgimento dell’incanto, dall’altro non consente la partecipazione di soggetti che potevano partecipare.
A cura di Paolo Giuliano
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La vendita del bene oggetto dell'esecuzione forzata

Dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto, in assenza di pagamento del debitore, il creditore procederà al pignoramento dei beni del creditore, dopo il pignoramento si dovrà procedere alla vendita del bene pignorato, per permettere di trasformare il bene in denaro da dividere tra tutti i creditori.

Anche la semplice vendita di un bene pignorato presenta difficoltà, infatti il bene pignorato potrebbe essere oggetto di prelazione legale, per cui occorre chiedersi se la prelazione legale prevale sull'esecuzione forzata (o meno). Oppure il bene pignorato potrebbe essere in comproprietà oppure compreso in un fondo patrimoniale.

Nulla esclude che le informazioni relative al bene da vendete siano modificate o integrate.

Inoltre, occorre considerare le spese di conservazione del bene pignorato tra il pignoramento e la vendita all'asta.

E la stima del bene da vendere all'asta.

Nulla esclude che effettuata l'assegnazione, l‘assegnatario decada dall'acquisto del bene.

La modifica (rinvio) della data dell'incanto

Può capitare che giunta la data fissata per l'incanto (la vendita all'asta), l'incanto non si possa tenere, per un motivo qualsiasi, in queste situazioni occorre valutare se è possibile procedere al mero rinvio dell'incanto alla prima udienza utile (applicando l'art. 82 disp att cpc)  oppure è necessario comunque avvertire tutti i creditori del rinvio (in mancanza sarebbe nulla l'itera vendita).

Il medesimo problema può essere esposto chiedendosi se all'incanto si applicano le norme previste per l'udienza processuale.

Udienza per l'incato ed incanto

L'udienza (anche esecutiva) e le operazioni di incanto non si identificano, perché il codice di procedura civile, tuttavia, non fa menzione di un'udienza di incanto, ma solo dell'incanto (artt. 576, 578, 580, 583, 584, 587 e 590 cod. proc. civ.) e, quando richiama le forme dell'incanto fuori della sede del processo di espropriazione, stabilisce che alle operazioni, di cui consta l'incanto, provvede direttamente un notaio, quando gli sia stata delegata la direzione delle operazioni divisionali (artt. 786 e 788, comma 4, cod. proc. civ.).

Questa differenza dimostra che l'art. 82 disp att cpc (previsto per il rinvio delle udienze) non è direttamente applicabile al rinvio dell'incanto.

Questa distinzione tra udienza, come luogo dell'incanto, ed incanto, come complesso di operazioni volte all'individuazione dell'aggiudicatario sulla base delle condizioni stabilite nell'ordinanza di autorizzazione della vendita, è spia della problematicità di una soluzione che applichi meccanicamente all'incanto le norme dettate per lo svolgimento dell'udienza.

La pubblicità funzione indispensabile dell'incanto

Esiste un altro elemento che impone di avvertire del rinvio tutti gli interessati all'incanto è la pubblicità che deve precedere l'incanto stesso.

Tratto peculiare dell'incanto è dato dal fatto che del giorno e dell'ora dell'incanto (art. 576, n. 3, cod. proc. civ.) deve essere data una pubblicità (artt. 490 e 576, comma 1, n. 4, e comma 2, cod. proc. civ.), quest pubblicità  travalica l'ambito dei soggetti che possono essere considerati parti del processo esecutivo (art. 484, comma 1, cod. proc. civ.), perché è intesa a diffondere nel pubblico la conoscenza del fatto che un incanto per la vendita di un immobile si terrà in un certo giorno e ad una certa ora, al duplice scopo che quanti siano in condizioni di prendere parte allo stesso incanto, in quelle determinate circostanze di tempo, per offrire od assistere al suo svolgimento, se vi abbiano interesse, possano intervenirvi.

L'esecuzione della pubblicità costituisce un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo della vendita all'incanto. Questa caratteristica dell'incanto rende ragione del perché al caso che le relative operazioni non si siano potute tenere nella data fissata, caso non disciplinato espressamente, non possa trovare applicazione la norma dettata dall'art. 82 disp. att. cod. proc. civ.: tale applicazione – che del resto nulla escluderebbe potesse aversi reiteratamente rispetto all'incanto del medesimo bene – da un lato conduce al risultato di allontanare dalla conoscenza del pubblico lo svolgimento dell'incanto, dall'altro non consente che ad esso prendano parte soggetti che lo potrebbero avuto riguardo al momento in cui l'incanto effettivamente si svolgerà.

Cass., civ. sez. III, del 28 giugno 2018, n. 17039  

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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