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Un aiuto per pagare l’affitto: fino a 12mila euro per chi perde il lavoro o è a rischio sfratto

Il contributo pubblico, assegnato dai comuni di residenza mediante bando pubblico, è destinato ai cosiddetti morosi incolpevoli, ovvero chi per “sopravvenuta impossibilità non riesce a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”.
A cura di C. M.
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Lo Stato si farà carico dei debiti di locazione dei cosiddetti "morosi incolpevoli" ed erogherà contributi fino a 12mila euro destinati agli inquilini che non riescono a pagare l'affitto perché in condizioni di indigenza. Per morosità incolpevole si intende "la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare". Secondo quanto previsto dalla normativa, rientrano nei casi di morosità incolpevole la perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; la cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; le cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; la malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. In tutti questi casi, gli inquilini che non riescono più a pagare l'affitto della propria casa potranno richiedere l'aiuto statale.

La cifra, variabile fino a un massimo di 12mila euro pro-capite, verrà assegnata dal comune di residenza tramite bando pubblica e potrà essere richiesta dal moroso incolpevole che rispetti determinati requisiti di legge:

  1. in possesso un reddito I.S.E. non superiore a 35mila euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a 26mila euro;
  2. destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
  3. titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
  4. abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare permesso di soggiorno.

Una volta inoltrata la domanda, il comune di residenza del contribuente dovrà verificare che né il richiedente né i componenti del nucleo familiare siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Costituisce criterio preferenziale per l'assegnazione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente ultrasettantenne, di un minore, di un oggetto con invalidità accertata almeno al 74% o in carico ai servizi sociali o alle Asl per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

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