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Se l’ex marito è inadempiente, il datore di lavoro deve versare l’assegno di mantenimento all’ex moglie

Una recente sentenza del Tribunale civile di Roma ha disposto che a versare l’assegno di mantenimento mensile da 700 euro cui la moglie ha diritto per disposizione di un giudice e a fronte di un comprovato e reiterato inadempimento sia direttamente il datore di lavoro dell’ex marito, in base all’art. 156 del codice civile.
A cura di Charlotte Matteini
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Se l'ex marito è insolvente e non paga l'assegno di mantenimento disposto dal giudice, l'ex moglie può ottenere le somme dovute dal datore di lavoro. Una recente sentenza del Tribunale civile di Roma ha disposto che a versare l’assegno di mantenimento mensile da 700 euro cui la moglie ha diritto per disposizione di un giudice e a fronte di un comprovato e reiterato inadempimento sia direttamente il datore di lavoro dell’ex marito, per garantire che i soldi vengano trasferiti mensilmente alla ex moglie, una sorta di istituto alternativo al pignoramento presso terzi dello stipendio.

Spiega una nota dell"associazione Avvocato del Cittadino, cui la donna si è rivolta per trovare una soluzione all'inadempimento dell'ex marito, “la madre è riuscita ad ottenere puntualmente i soldi per le proprie figlie scavalcando il padre inadempiente. Con ordinanza n. 21335/2018, il Tribunale di Roma, ha accolto la richiesta della donna, obbligando il datore di lavoro del coniuge inadempiente a corrispondere alla nostra socia dal mese successivo alla pubblicazione del provvedimento […] la somma di 700,00 euro mensili da trattenere sulla retribuzione del proprio dipendente. Una grande soddisfazione per la signora che, finalmente, ogni mese, non dovrà più scontrarsi con l’inerzia e l’incuranza del marito e potrà così garantire alle sue figlie il congruo mantenimento stabilito nell’accordo di separazione”.

In sostanza, in base all’art. 156 del codice civile, è possibile superare liti continue ogni mese e chiedere che sia direttamente il datore di lavoro a pagare quanto stabilito nelle condizioni di separazione. Lo stesso articolo prevede anche che, qualora l’ex coniuge sia in pensione, “sia l’istituto di previdenza di spettanza” a versare direttamente al somma stabilita all’ex coniuge.

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