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Se acquisti merce da un venditore ambulante rischi fino a 7mila euro di multa

Sanzioni da 100 a 7000 euro di multa per chi acquista merce contraffatta da un venditore ambulante.
A cura di Redazione
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È ormai una vera e propria tradizione quella che vede gli italiani acquistare merce di ogni tipo dai tanti venditori ambulanti che affollano le spiagge nelle località di vacanza. Del resto, il loro campionario è sempre piuttosto vario: dalle bibite al cocco, passando per giocattoli, vestiario e finanche calzature. Insomma, sulle spiagge italiane c’è davvero la possibilità di acquistare di tutto

Ma attenzione, perché a norma di legge, si tratta di un’abitudine che potrebbe costare molto cara. In effetti, come ricorda Studio Cataldi, la normativa in materia è piuttosto severa:

Ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.

In pratica a essere punito sarebbe l’acquisto di merce contraffatta, e la sanzione potrebbe essere “in relazione” al valore dell’acquisto. Uno degli esempi più lampanti del configurarsi dell'illecito amministrativo è l'acquisto di merce che "richiama" in modo chiaro marchi famosi / registrati: vale per orologi, cd, abbigliamento e via discorrendo. L'accertamento dell'illecito può essere effettuato dalla polizia locale, dalla Guardia di Finanza o da Carabinieri e Polizia di Stato.

C’è poi un altro aspetto, sempre evidenziato da Studio Cataldi, relativo a eventuali profili penali del reato commesso. Se la merce non è acquistata per “mero utilizzo personale” potrebbe scattare anche l’accusa di ricettazione (che scatta automaticamente se la merce acquistata è rubata e il compratore ne è consapevole).

Dunque ripetiamo che, come confermato anche da una sentenza della Corte di Cassazione, se l’acquirente finale si limita ad acquistare per uso personale un prodotto, “non partecipando in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti”, non si configura un reato di tipo penale, ma solo un illecito amministrativo. Con relativa sanzione, ovviamente.

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