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Scissione degli effetti della notifica e interruzione della prescrizione

Cassazione 14.2.2019 n 4519 La prescrizione è interrotta dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica. La sentenza è in contrasto con tale principio quando ritenuto che la differente decorrenza degli effetti della notifica si applica solo agli atti processuali e ha escluso che la consegna dell’atto introduttivo del giudizio possa valere ai fini della tempestività dell’interruzione della prescrizione ex art. 2943 comma 1 cc.
A cura di Paolo Giuliano
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La scissione degli effetti della notifica                                           

La notifica degli atti processuali si compone di due momenti distinti: a) la consegna effettuata dal notificante dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario; b) la materiale notifica (consegna) dell'atto al notificato effettuata dall'ufficiale giudiziario.

Tra la materiale consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e l'effettiva notifica del medesimo atto al destinatario può passare del tempo e possono anche decorrere dei termini i entro i quali l'atto delve essere notificato.

Il passaggio del tempo tra la materiale consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e l'effettiva notifica dell'atto al destinatario della notifica pone un problema di chi si deve assumere il rischio del tempo trascorso tra questi due momenti, soprattutto quando l'atto deve essere consegnato al destinatario entro determinati termini.  Infatti, per essere più chiari, si potrebbe pensare all'ipotesi in cui l'atto viene dato all'ufficiale giudiziario nei termini, ma al destinatario l'atto viene consegnato oltre il termine imposto.

Per evitare che al notificante siano addossate (sia responsabile) per le  lungaggini di un servizio che esula dal suo controllo diretto, è stato stabilito che per il notificante l'atto si intende notificato al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario (è questo il momento che occorre osservare per valutare se sono stati rispettati eventuali termini posti a carico del notificate)

Principio della scissine degli effetti della notifica per gli atti processuali

Il procedimento della notifica è strettamente legato agli atti processuali, anzi la notifica è un procedimento imposto per gli atti processuali,  quindi, il principio della scissione degli effetti della notifica si applica a tutti gli atti processuali che devono essere notificati.

Gli effetti degli atti sostanziali

Il procedimento della notifica non è legato agli atti di natura sostanziale (as esempio messa in mora per interrompere i tempi della prescrizione), inoltre il codice civile con l'art. 1334 cc  stabilisce espressamente che gli atti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Anche se le modalità per rendere conoscibili al destinatario l'atto unilaterale sono molteplici (e non coincidono espressamente con il procedimento di notifica) nulla esclude che anche un atto sostanziale possa essere notificato.

Il principio della scissione degli effetti della notifica per gli atti processuali con contenuto anche sostanziale

Il problema è dato dal fatto che alcuni atti processuali hanno anche degli effetti sostanziali, basta pensare all'atto di citazione che interrompe i termini della prescrizione (del credito) o della decadenza (dall'esercizio delle azioni revocatorie).

In presenza di notifica di atti processuali che hanno effetti sia processuali che  sostanziali occorre valutare se il principio della scissione degli effetti della notifica si applica solo agli effetti processuali degli atti processuali oggetto del procedimento di notifica oppure anche agli effetti sostanziali degli atti processuali oggetto del procedimento di notifica.

Necessità di bilanciare interessi contrapposti

Quando il procedimento di notificazione ha ad oggetto atti processuali o sostanziali (oppure atti processuali con effetti sia processuali sia sostanziali) è necessario coordinare le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso.

Ove si ritenesse che il principio di scissione temporale del termine per il notificante e per il destinatario della notifica non fosse applicabile pure agli atti sostanziali notificati oppure agli atti processuali con effetti anche sostanziali (all'effetto sostanziale dell'atto processuale) una tale affermazione sarebbe in contrasto con  il principio secondo il quale la  scissione temporale degli effetti delle notifiche riguarda il processo di notificazione in quanto tale e non è limitato ai soli atti processuali da notificare,

Inoltre occorre osservare che la limitazione del principio di scissione al solo ambito processuale sarebbe immotivato nei casi in cui (- come nell'azione revocatoria -) un effetto sostanziale sia conseguibile solo per mezzo della notificazione di un atto processuale.

Applicazione del principio della scissione degli effetti della notifica anche agli atti processuali con effetti sostanziali e processuali

Sicuramente  l'applicazione di una regola specifica relativa agli effetti della notifica per gli atti processuali (e diversa da quella dettata dall'art. 1334 cod. civ. per gli atti unilaterali negoziali) è possibile in base alla necessità di avere un bilanciamento, in virtù della quale non può adottarsi una soluzione valida per tutti i casi.

La diversa decorrenza degli effetti degli atti sostanziali (puri) notificati oppure degli effetti sostanziali e processuali degli atti processuali (misti) opera sugli  effetti sostanziali solo quando il diritto non può essere fatto valere se non con un atto processuale.

In questo caso la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica.

La sentenza  impugnata si pone in contrasto con questo principio laddove ha sostenuto che la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario si applica solo agli atti processuali e di conseguenza ha escluso che nel caso di specie la consegna dell'atto introduttivo del giudizio potesse valere ai fini della tempestività dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943, comma 1, cod. civ..

Cass., civ. sez. I, del 14 febbraio 2019, n. 4519             

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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