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Rottamazione delle cartelle, c’è tempo fino al 15 maggio: come aderire al pagamento ridotto

Per aderire alla rottamazione delle cartelle è necessario presentare domanda entro il 15 maggio 2018. La Definizione agevolata riguarda le cartelle risalenti al periodo che va dal primo gennaio 2000 al 30 settembre del 2017. La richiesta si può compilare online, agli sportelli territoriali o tramite casella pec.
A cura di Stefano Rizzuti
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La Definizione agevolata, più nota come rottamazione delle cartelle, ha una scadenza in avvicinamento: quella del 15 maggio. Per aderire infatti è necessario presentare in questi giorni la domanda attraverso il sistema online Fai D.A. te per tutte le cartelle risalenti al periodo che va dal primo gennaio 2000 al 30 settembre del 2017. Non rientrano nella rottamazione i carichi non rottamabili in quanto somme dovute a titolo di recupero di aiuto di Stato o crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, e i carichi interessanti da una rottamazione precedente che è stata rigettata perché non rottamabili.

Aderendo alla rottamazione si paga solo l’importo residuo delle somme dovute senza dover versare anche i soldi relativi alle sanzioni e agli interessi di mora. Per quanto riguarda invece i casi di multe stradali, non si pagano neanche gli interessi di mora né le maggiorazioni previste dalla legge. Secondo quanto previsto dalla legge, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato – tramite posta ordinaria – entro il 31 marzo 2018 le comunicazioni in cui sono indicati i carichi del 2017 affidati entro il 30 settembre scorso.

Come presentare domanda

Per aderire alla rottamazione delle cartelle si può presentare domanda compilando il form online entro il 15 maggio. Per sapere quali cartelle e quali avvisi rientrano nella Definizione agevolata è possibile richiedere il proprio prospetto informativo che è anche scaricabile dall’area riservata di ogni singolo utente. All’interno del prospetto sono indicati sia i carichi definibili che quelli non definibili.

La domanda può essere presentata anche di persona o via mail. Nel primo caso è possibile recarsi agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio, tranne che in Sicilia, utilizzando il modello da compilare e firmare. Per quanto riguarda la mail, è possibile avviare la procedura inviando, da una casella pec, l’apposito modello e allegando la copia del documento di identità. La comunicazione va inviata alla casella pec della direzione regionale di riferimento di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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