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Rapporto tra arbitrato rituale e giudice ordinario

Cassazione del 29.8.2018 n. 21336 ha affermato che l’attività degli arbitri rituali (anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla Legge 5.1.1994 n. 5 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40) ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza.
A cura di Paolo Giuliano
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Risoluzione alternative delle controversie                   

Nell'intento di ridurre il numero di processi pendenti, il legislatore sta cercando di trovare delle possibili strade alternative al tipico ed ordinario processo, questo meccanismo viene definito come il sistema di risoluzione alternative delle controversie.

Queste strade possono essere di due tipi: a) dei procedimenti che mirano a comporre la lite in modo amichevole, basandosi sulla ricerca di un accordo che soddisfi le parti litiganti (ad esempio la mediazione); b) la devoluzione della controversia a giudici non pubblici, ma privati (arbitri) (ad esempio le parti contrattuali possono decidere di devolvere ad arbitri privati le controversie relative all'esecuzione, alla risoluzione ed al rilascio di un fondo). E' evidente che si tratta di clausole/accordi assunti prima del sorgere di una eventuale lite, nel 2014 il legislatore ha regolato anche l'ipotesi di trasferimento (dopo l'inizio della lite presso un giudice ordinario) da un collegio arbitrale. .

Giudizio ordinario in presenza di una clausola arbitrale

Anche in presenza di questi meccanismi possono sorgere delle problematiche, infatti, nulla esclude che in presenza di una clausola arbitrale, una delle parti inizi un ordinario giudizio di cognizione presso il giudice ordinario, in una situazione simile quando il giudice ordinario accerta l'esistenza di una clausola arbitrale si deve spogliare della controversia.

In queste situazioni sorge la questione relativa all'individuazione della natura del provvedimento con il quale il giudice dichiara la presenza della clausola arbitrale e di come un tale provvedimento può essere contestato.

Rapporto tra arbitri rituali e giudice ordinario

E' stato stabilito il principio secondo cui l'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 5 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza (Cass., sez. un., n. 24153/2013).

Si tratta di principio enunciato in conformità all'indirizzo fatto proprio dalla Corte costituzionale (da ultima sent. n. 223 del 2013) secondo cui sia dalla giurisprudenza costituzionale sia dalla disciplina positiva dell'arbitrato risultante dalla riforma attuata con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si desume che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia, ha strutturato l'ordinamento processuale in maniera tale da configurare l'arbitrato come una modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale (in tal senso già Corte cost., sentenza n. 376 del 2001).

Modalità di contestazione del provvedimento del giudice ordinario a favore della competenza dell'arbitro

Quindi, avverso il provvedimento (sentenza) del tribunale ordinario che  dichiara la competenza a favore degli arbitri rituali, poiché l'attività di questi ultimi ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, avrebbe dovuto essere proposto il regolamento di competenza e non l'appello.

Identificazione del provvedimento con il quale è rilevata la presenza di una clausola arbitrale ai fini dell'impugnazione

In base al principio dell'apparenza, il mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale va individuato alla stregua della qualificazione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza (cfr. Cass. 3404/2004; id. 26919/2009), va evidenziato che la sentenza appellata aveva deciso sulla competenza del giudice ordinario, escludendola a favore del collegio arbitrale. Ebbene, tale provvedimento rientra fra quelli impugnabili necessariamente ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. con il regolamento di competenza.

Cass., civ. sez. II, del 29 agosto 2018, n. 21336   

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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