41 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito
Opinioni

Quando la domanda per lite temeraria può essere proposta autonomamente

Cassazione 8.11.2018 n. 28527 la domanda di risarcimento del danno per ite temeraria ex art. 96 cpc deve essere formulata necessariamente nel giudizio temerariamente iniziato o temerariamente contrastato, ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l’illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro. A questa regola può derogarsi solo in due casi: per impossibilità di fatto o per impossibilità di diritto.
A cura di Paolo Giuliano
41 CONDIVISIONI

Immagine

La lite temeraria

Al fine di evitare il sorgere o il proseguire di procedimenti giudiziari palesemente infondati, il legislatore ha predisposto una sanzione (una sorta di risarcimento del danno) racchiusa nell'art. 96 cpc c.d. lite temeraria.

La natura giuridica della lite temeraria

Per comprendere meglio l'istituto della lite temeraria occorre identificarne la natura giuridica. La lite temeraria rientra nell'ambito del risarcimento del danno, in modo più preciso la lite temeraria è una domanda di risarcimento del danno dovuto partecipare (e derivante) da un procedimento giudiziario palesemente infondato.

La domanda di lite temeraria è un'azione autonoma dal procedimento oppure è un'azione  inscindibilmente connessa al procedimento

Se la domanda per la lite temeraria è una domanda per il risarcimento del danno derivante dall'aver iniziato (o dall'aver resistito in ) un procedimento palesemente infondato, occorre anche chiedersi se la domanda di risarcimento del danno derivante da una lite temeraria è autonoma dal procedimento che ha prodotto il danno (e il conseguente obbligo di risarcimento) oppure è inscindibilmente connesso con il procedimento che ha prodotto il danno da lite temeraria.

Tesi della domanda autonoma quando sussiste un interesse meritevole di tutela

La domanda per la lite temeraria può essere proposta anche in via autonoma in quanto

  • Unire inscindibilmente la domanda di risarcimento del danno tradizionale al procedimento che ha prodotto il danno "comprime il diritto di azione";
  • L'art. 96 c.p.c. non commina alcuna "estinzione" del diritto al risarcimento non fatto valere nel giudizio temerariamente proposto o temerariamente contrastato;
  • Legare inscindibilmente la domanda di risarcimento del danno al procedimento che ha prodotto il danno introduce una "sanatoria" del fatto illecito che anticipa gli effetti della prescrizione.

Secondo tale orientamento la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. può essere proposta in via autonoma non solo quando sia giuridicamente o materialmente impossibile proporla nel giudizio che ha generato il danno da lite temeraria, ma anche quando la proposizione in via autonoma corrisponda ad un interesse "meritevole di tutela" del danneggiato.

In altri termini, viene lasciato un margine di discrezionalità al danneggiato, considerando che potrebbe sussistere (non esiste divieto espresso) un0'azione generale di risarcimento del danno derivante da lite temeraria.

Tesi della domanda per il risarcimento derivante da una lite temeraria non autonoma dal procedimento

Questa tesi si basa sul principio per il quale  la competenza a pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno da c.d. "responsabilità aggravata", ex art. 96 c.p.c., spetta funzionalmente al giudice del processo iniziato, proseguito o contrastato senza la normale diligenza.

Questo orientamento tradizionale è giustificato con due argomentazioni diverse: a) il legislatore avrebbe attribuito al giudice del processo iniziato o contrastato con mala fede o colpa grave  una "competenza funzionale" a provvedere sulla domanda di risarcimento del danno da lite temeraria o da incauto pignoramento, come tale non derogabile; b) l'istanza per la lite temeraria non è separabile dal procedimento, poiché l'art. 96 c.p.c. disciplina un fenomeno endoprocessuale: quello dell'esercizio, da parte del litigante, del potere di formulare un'istanza (e non un'azione), collegata e connessa all'agire o al resistere in giudizio (al pari, ad esempio, di una istanza istruttoria), tale istanza, pertanto, non sarebbe concepibile al di fuori del processo in cui la condotta generatrice della responsabilità aggravata si è manifestata, allo stesso modo in cui – ad esempio – l'ammissione delle prove non potrebbe essere chiesta ad un giudice diverso da quello dinanzi al quale si celebra l'istruttoria.

L'impossibilità di proporre in via autonoma una domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. non è assoluta: ad essa si può derogare quando, a causa dell'arresto dell'attività processuale nel giudizio presupposto, ovvero a causa della struttura interna di quel processo, sarebbe stata impossibile la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., anche a chi l'avesse voluta proporre.

Contestazione alla tesi della domanda di risarcimento del danno autonoma quando sussiste un interesse meritevole di tutela

Non può condividersi l'opinione secondo cui la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. possa proporsi in via autonoma tutte le volte che il danneggiato vi abbia un interesse "meritevole di tutela".

Ciò per più ragioni.

  • In primo luogo, la legittimità d'un processo non può che essere giudicata dal giudice di quel processo. Ritenere il contrario significherebbe introdurre nell'ordinamento una sorta di impugnazione non prevista.
  • In secondo luogo, la concentrazione nel medesimo giudizio dell'accertamento dell'eventuale responsabilità aggravata d'uno dei litiganti riduce il contenzioso ed evita lo spreco di attività giurisdizionale.
  • In terzo luogo, perché a ritenere il contrario si perverrebbe ad effetti paradossali: ad esempio, che la parte la quale ha agito con mala fede o colpa grave possa vedersi compensate le spese di lite nel giudizio presupposto, e soccombere nel giudizio di responsabilità ex art. 96 c.p.c..
  • In quarto luogo, perché è pacifico che la previsione contenuta nei due commi dell'art. 96 c.p.c. sia una sottospecie del fatto illecito, disciplinato in via generale dall'art. 2043 c.c.. e la condotta illecita (consiste nell'iniziare un processo o resistervi, ovvero nell'eseguire iscrizioni o pignoramenti, in modo colposo) non può essere valutato da due giudici diversi.
  • In quinto luogo, svincolare la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria (o pignoramento incauto) dall'obbligo di proporla nel giudizio presupposto, si creerebbero inestricabili intrecci tra i due giudizi: come nel caso in cui il giudizio di responsabilità sia introdotto prima che sia divenuta definitiva la decisione sul giudizio presupposto.

Deve pertanto concludersi, in sintonia con la tradizionale interpretazione dell'art. 96 c.p.c., che la domanda di risarcimento prevista nei primi due commi di tale norma deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato, ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro.

A questa regola può derogarsi solo in due casi: per impossibilità di fatto o per impossibilità di diritto.

Ricorrerà l'impossibilità di fatto quando la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale in suo danno, non aveva patito alcun danno, né poteva ragionevolmente prevedere di patirne.

Ricorrerà invece l'impossibilità di diritto quando lo strumento processuale temerariamente sfruttato non prevede forme, tempi o spazi per la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c. p.c.. Tale ultima eventualità può avverarsi, ad esempio, proprio nel caso di esecuzioni incautamente intraprese. Il giudice dell'esecuzione, infatti, non può istituzionalmente accertare fatti controversi estranei al titolo esecutivo, né pronunciare sentenze di condanna. Non a caso, l'art. 96, comma secondo, c.p.c., attribuisce il potere di liquidare il danno da incauta esecuzione "al giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata": e questi non potrà che essere – di norma – il giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Tuttavia non sempre la persona danneggiata da una esecuzione incautamente intrapresa potrà proporre opposizione all'esecuzione per far valere l'illegittimità di questa: non potrà farlo, ad esempio, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, rilevata l'avvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione, chiuda il processo esecutivo motu proprio.

Cass., civ. sez. III, del 8 novembre 2018, n. 28527

41 CONDIVISIONI
Immagine
Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views