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Prove per il decreto ingiuntivo e per l’opposizione al decreto ingiuntivo

Cassazione 28.5.2019 n 14473 L’opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove che si integrano (con efficacia retroattiva) a quelle già prodotte in sede monitoria (decreto ingiuntivo), dovendo il giudice procedere all’esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall’opponente per contestare la pretesa stessa.
A cura di Paolo Giuliano
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Le prove alla base del decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo è un procedimento semplificato (a contraddittorio differito ed eventuale) con il quale il creditore presentando le prove di un credito chiede al giudice di avere un accertamento dell'esistenza del credito e un titolo giudiziario che permette l riscossione coattiva del credito.

Per poter richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo (per crediti) occorre depositare i documenti scritti  (prove scritte) che dimostrano l'esistenza del credito.

Opposizione a decreto ingiuntivo

La fase monitoria (semplificata)  può essere seguita da una fase a cognizione piena (e a contraddittorio integro) denominata opposizione a decreto ingiuntivo

Per comprendere, meglio, il rapporto tra fase monitoria (che si conclude con l'emissione del decreto ingiuntivo) e la fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo (che si chiude con una sentenza) si può dire che il procedimento monitorio è un ordinario giudizio di cognizione caratterizzato dal carattere eventuale e differito del contraddittorio, il quale si istaura soltanto nella fase dell'opposizione ma deve essere rapportato al momento iniziale dell'intero procedimento costituito dalla presentazione del ricorso.

Le prove alla base del decreto ingiuntivo e le prove del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo

Delineato il rapporto tra fase del decreto ingiuntivo e fase dell'eventuale opposizione, immediatamente, sorgono alcune problematiche relative alle prove.

I documenti depositati nella fase monitoria e non allegati (ri-depositati) nella fase dell'opposizione

Quanto ai documenti usati (depositati) per ottenere il decreto ingiuntivo occorre valutare "se" e "come" possono essere acquisiti nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

Sul punto si può affermare che (Cassazione 28.9.2018 n. 23455) i documenti allegati al ricorso per il di decreto ingiuntivo, anche se non prodotti nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice, in forza del principio “di non dispersione della prova” ormai acquisito al processo, e non possono  essere considerati nuovi (e soggetti alle decadenze e preclusioni processuali).

Diverso valore probatorio dei documenti tra fase monitoria del decreto ingiuntivo e fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo

Altra problematica riguarda l'aventuale diverso valore probatorio che possono avere i documenti tra fase monitoria del decreto ingiuntivo e fase a cognizione piena dell'opposizione, in altre parole occorre valutare se alcuni documenti (fatture) sufficienti per ottenere un decreto ingiuntivo sono altrettanto sufficienti per veder confermato l'esistenza del credito all'esisto del procedimento di opposizione (ad esempio in assenza di prova del titolo del credito).

La questione deriva dal principio in base al quale il potere cognitivo del giudice dell'opposizione non si limita ad un mero controllo circa la ricorrenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, e in particolare della prova a ciò sufficiente, ma si estende al pieno accertamento delle condizioni dell'azione dedotta in giudizio, e specificamente dell'esistenza o meno della prova del credito fornita dal preteso creditore nel corso di entrambe le fasi dell'iter processuale, indipendentemente dalla valutazione sommaria già compiuta dal giudice nel decreto ingiuntivo, senza il contraddittorio dell'altra parte.

In altri termini, nell'ordinario giudizio di cognizione instaurato dall'opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice  deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall’opponente per contestarla, e a tal fine, non è necessario che la parte richiedente l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto

Inoltre, il giudicante ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base delle prove offerte dal creditore, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione.

In particolare quanto alle fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato né comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio.

Nuove prove nel procedimento di opposizione

Nel procedimento di opposizione, possono esse d'ufficio acquisite le prove depositati in sede monitoria, inoltre, sia l'attore sia il convenuto possono proporre prove nuove in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

In particolare,  all'esito della fase monitoria, la parte opposta può produrre nel giudizio di merito a cognizione piena nuove prove, integranti quelle prodotte in sede monitoria.

A tale stregua, la piena cognitio caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, dovendo il giudice del merito procedere all'autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa.

Cass., civ. sez. VI, del 28 maggio 2019, n. 14473   

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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