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Opinioni

Quello che non ci dicono su salario minimo e relazioni industriali in Italia

Il ministro boccia la proposta sostenendo che sarebbe contro “la nostra storia culturale”, riferendosi al ruolo della contrattazione collettiva nel fissare i minimi tabellari, ma dimentica i problemi che questo sistema ha avuto (e ha) nel garantire tutele effettive nel mercato del lavoro.
A cura di Roberta Covelli
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Nel dibattito sul salario minimo fissato per legge è intervenuto pure il ministro Renato Brunetta, criticando l’ipotesi di intervento normativo sul tema perché sarebbe "contro la nostra storia culturale di relazioni industriali". Ma che cosa sono le relazioni industriali? E davvero la nostra storia culturale escluderebbe il ricorso alla legge per fissare un salario minimo?

Che cosa sono le relazioni industriali

Con l’espressione "relazioni industriali" si intende l’organizzazione dei rapporti tra imprese, sindacati e lavoratori, ossia norme e processi di regolamentazione del rapporto di lavoro. In queste dinamiche la legge non è estranea: dalla seconda metà dell’Ottocento, in risposta allo sfruttamento industriale ci si è infatti interrogati sulla necessità di interventi di tutela. In un sistema non regolato, infatti, vige la legge del più forte e, se questo è accettabile nella realtà commerciale, in cui si è liberi o meno di acquistare un prodotto al prezzo di chi lo vende o alla pretesa di chi lo compra, il lavoro non può essere considerato una merce, perché da esso dipende(va) il sostentamento delle persone e perché i rischi di un lavoro non tutelato ricadono sull’integrità fisica e psichica della popolazione.

Tornando alle relazioni industriali, molto spesso questa espressione indica l’attività di contrattazione tra le associazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori e probabilmente in questo senso l’ha intesa il ministro Brunetta. In Italia infatti esistono dei minimi retributivi, anche senza l’intervento della legge, fissati proprio attraverso i contratti collettivi nazionali di lavoro. Ma è proprio su questo punto che il ministro non tiene in considerazione un elemento determinante: in Italia il sistema di relazioni industriali previsto dalla Costituzione non è mai stato attuato.

Dalla mancata attuazione della Costituzione all’esplosione negoziale

Dopo il regime fascista, iniziato con i pestaggi degli squadristi contro lavoratori e sindacalisti e culminato sul piano lavoristico nello scioglimento delle associazioni e nell’istituzione del sistema corporativo, l’Assemblea Costituente decise di affermare anzitutto la libertà di organizzazione sindacale, all’articolo 39. Ognuno ha il diritto di iscriversi a un sindacato, ma anche di non iscriversi, di svolgere attività sindacale o di non farlo, di scioperare o meno. L’articolo 39 non si limita però a prevedere la libertà sindacale, ma delinea anche una procedura attraverso cui l’attività di contrattazione possa avere effetto sui lavoratori, senza che quest’effetto sia, come in epoca fascista, l’imposizione di norme corporative raggiunte senza confronto (né conflitto) tra il volere padronale e le rappresentanze dei lavoratori. La Costituzione prevede quindi che i sindacati debbano avere un ordinamento interno a base democratica e che si iscrivano a un apposito registro; tramite questa registrazione, i sindacati assumono personalità giuridica e possono, in proporzione ai loro iscritti, stipulare contratti di categoria applicabili a tutti i lavoratori della categoria.

Questa seconda parte dell’articolo 39, però, non è mai stata applicata: il registro non è mai stato istituito, la legge di rappresentanza che avrebbe attuato il progetto costituzionale non esiste. Il risultato è che non esiste un solo contratto collettivo per categoria, stipulato con i rappresentanti dei lavoratori in base al loro peso, ma, essendoci libertà sindacale, c’è la libertà di contrattare e stipulare contratti collettivi con qualunque associazione sindacale, e dunque, per una stessa categoria, il datore di lavoro può scegliere di applicare un contratto collettivo invece che un altro.

Peraltro si è assistito, soprattutto nell’ultimo decennio, a un aumento dei contratti collettivi: basti pensare che, nell’archivio Cnel, nel 2008 erano stati depositati oltre 400 contratti collettivi nazionali, oltre 700 nel 2016 e più di 900 nel 2019.

Con questa pluralità di contratti il rischio è che siano applicati contratti più favorevoli alla parte datoriale, con una compressione di tutele e diritti per i lavoratori. Così è avvenuto per quei rider a cui si pretendeva di applicare (con condotta antisindacale) il contratto collettivo stipulato tra Assodelivery e UGL, invece del contratto confederale Logistica, e così avviene per altri contratti collettivi per i quali viene indicato un ambito di applicazione molto vago, che possa quindi essere riferito ad attività lavorative tra loro diversissime (basti pensare al CCNL Multiservizi, spesso utilizzato per il lavoro in cooperativa).

Senza addentrarci troppo nel cosiddetto dumping contrattuale, ossia nella strategia di concorrenza al ribasso tra diversi contratti collettivi, è il caso di tornare al punto: davvero la fissazione di un salario minimo per legge, come sostiene il ministro Brunetta, sarebbe "contro la nostra storia culturale di relazioni industriali"?

Contrattazione e libertà, retribuzione e dignità

Innanzitutto è il caso di precisare che esiste un fondamentale principio costituzionale sulla retribuzione: l’articolo 36 afferma infatti che deve essere non solo proporzionata alla quantità e qualità di lavoro svolto, ma anche "in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".

In effetti, durante i lavori di stesura del testo costituzionale, si era proposto di prevedere che fosse la legge a fissare un salario minimo e l’ipotesi fu esclusa, probabilmente proprio con l’idea che dovesse essere la contrattazione collettiva, più vicina alla realtà delle relazioni industriali, a regolare i livelli minimi di stipendio. E così in effetti è avvenuto per molto tempo: i minimi retributivi dei contratti collettivi nazionali di lavoro hanno spesso rappresentato un parametro attraverso cui i giudici calcolavano, secondo equità, il giusto stipendio anche per i lavoratori a cui il contratto collettivo non era applicato.

Negli ultimi anni, però, sono emersi casi in cui i minimi retributivi, ossia le tabelle dei contratti collettivi che indicano il livello di stipendio a fronte di qualifica, inquadramento e mansioni, erano al di sotto perfino della soglia di povertà. Ci sono state sentenze a Torino e a Milano che hanno ad esempio denunciato come un particolare accordo, il CCNL applicato ai dipendenti di "Istituti e delle Imprese di Vigilanza Privata – Sezione Servizi Fiduciari", avesse previsioni retributive al di sotto sia di altri contratti collettivi applicati a lavoratori che svolgevano le stesse mansioni, sia della soglia di povertà Istat.

Precariato, lavoro povero, contratti atipici

A questa concorrenza contrattuale al ribasso, favorita anche dalla mancata attuazione del precetto costituzionale e dall’assenza di una legge di rappresentanza sindacale, si devono aggiungere l’evoluzione del mercato del lavoro, da un lato, e le scelte di politica occupazionale, dall’altro.

Negli Anni Cinquanta, chi aveva bisogno di tutele nel diritto del lavoro era principalmente chi era dipendente: gli autonomi erano perlopiù professionisti e artigiani che avevano una certa forza contrattuale nel negoziare le proprie condizioni di lavoro. Nei decenni successivi, pur essendo rimaste invariate le necessità di tutela per i dipendenti, le file degli autonomi si sono caricate di lavoratori sempre meno autonomi, ossia di lavoratori autonomi quanto al contratto, ma poco liberi di contrattare davvero, sia per l’omogeneità professionale di certe figure lavorative (e quindi la loro sostituibilità sul mercato), sia per l’assenza di occasioni di confronto sociale e collettivo.

A questa evoluzione del mercato del lavoro in chiave individuale (e individualistica), il legislatore degli ultimi trent’anni ha risposto con modifiche normative in ottica di flessibilità: agenzie interinali ed esternalizzazioni, liberalizzazione dei contratti a termine, riforme del contratto a tempo indeterminato, con particolare riduzione delle tutele contro il licenziamento ingiustificato. Accanto a qualche sostegno minimo agli autonomi, le scelte normative, più o meno deliberate, sono state di precarizzazione della classe lavoratrice, e questo non può che avere effetto sulle relazioni industriali citate da Brunetta.

In un rapporto impari, l’assenza di regolazione è vantaggio del dominante

Insomma, Brunetta sbaglia su diversi fronti. Innanzitutto, il sistema di relazioni industriali che demanderebbe alla sola contrattazione collettiva la fissazione del salario minimo non è mai stato attuato. Il sistema di relazioni industriali delineato dalla Costituzione, così come il sistema spurio che è emerso negli anni da quella mancata attuazione, si basa inoltre su un contesto industriale che ha iniziato a sgretolarsi negli Anni Ottanta e che nell’ultimo ventennio è quasi del tutto venuto meno. Peraltro, se si intende seriamente parlare di salario minimo (legale o contrattuale che sia), è il caso di notare che questi mutamenti di mercato sono finiti sulle spalle di chi lavora, come confermano le statistiche sui livelli salariali: secondo i dati Ocse, l’Italia è l’unico paese europeo in cui i salari siano diminuiti negli ultimi trent’anni.

Di fronte a questa realtà, al ministro Brunetta bisognerebbe ricordare che le relazioni industriali rappresentano processi di risoluzione di conflitti, nei quali la normativa non è esclusa. Anzi, storicamente il diritto del lavoro si pone proprio come argine alla giungla del mercato: i limiti all’orario lavorativo, il diritto irrinunciabile a ferie e riposi, la normativa antidiscriminatoria, le tutele per lavoratrici in gravidanza e maternità, il divieto di lavoro minorile sono tutte scelte che la legge ha fatto sue, per evitare che le classi dominanti schiacciassero i lavoratori, per evitare che i più poveri fossero costretti a vendersi salute, tempo e dignità per denaro.

In un contesto economico individualistico, dopo diverse riforme che hanno ulteriormente ridotto gli spazi di autotutela e diminuito la forza individuale e collettiva dei lavoratori, appellarsi a un sistema di relazioni industriali contrattuale equivale ad accettare che, come nell’Ottocento, la regolazione del lavoro sia una dinamica puramente commerciale, in cui detta legge chi può durare un giorno di più con la pancia piena. Ma su che cosa tutelare tra diritti e profitti la nostra Costituzione è piuttosto chiara: sarebbe ora che anche un ministro della Repubblica come Brunetta mettesse in ordine le priorità.

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Nata nel 1992 in provincia di Milano. Si è laureata in giurisprudenza con una tesi su Danilo Dolci e il diritto al lavoro, grazie alla quale ha vinto il premio Angiolino Acquisti Cultura della Pace e il premio Matteotti. Ora è assegnista di ricerca in diritto del lavoro. È autrice dei libri Potere forte. Attualità della nonviolenza (effequ, 2019) e Argomentare è diabolico. Retorica e fallacie nella comunicazione (effequ, 2022).
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