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Le novità del dl Infrastrutture: meno limiti di potenza su auto elettriche, anche per i neopatentati

Meno vincoli di peso e potenza, anche per i neopatentati, e un esame di teoria per chi riprende la patente dopo anni. Ma anche una facilitazione per le moto, e il divieto di bici elettriche per i delinquenti abituali. Ecco le novità del decreto Infrastrutture.
A cura di Luca Pons
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Novità per le patenti di guida. In particolare per i mezzi elettrici e i neopatentati, ma anche per chi rinnova la patente a cinque anni dall'ultima volta, per chi guida la moto e per le persone a cui viene ritirata la patente. Ecco cosa cambia concretamente con il dl Infrastrutture.

Meno limiti di peso e potenza per i mezzi ‘green', anche per i neopatentati

Due dei cambiamenti principali riguardano i mezzi elettrici o elettrificati, che di solito rispetto ai propri equivalenti a benzina o a gasolio sono più pesanti. Innanzitutto, per i neopatentati – coloro che hanno la patente da meno di un anno – per le vetture elettriche o ibride plug-in viene alzato il limite di potenza da 55 a 65 kW per tonnellata di peso dell'auto, compreso il peso della batteria. Resta comunque il limite massimo già previsto per tutte le autovetture, di 70 kW/t, quindi l'impatto della riforma è relativo. Va considerato, comunque, che già da novembre 2021 i limiti non valgono, se in compagnia del neopatentato c'è un adulto under-65 che ha la patente da più di 10 anni, o ha una patente di categoria superiore.

Una modifica piuttosto tecnica, che riguarda il criterio premiale per il calcolo della capacità dei veicoli pesanti, significa invece che con la patente B conseguita da almeno due anni si potranno guidare furgoni e simili – "veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci" – con massa autorizzata massima compresa tra 3.500 e 4.250 chili, mentre prima serviva un codice aggiuntivo sulla patente, o direttamente una patente superiore, come C o D. Basterà che il peso in più rispetto ai 3.500 chili sia dovuto solo al peso della batteria elettrica, o a idrogeno, o del motore a gpl o gas naturale. Quindi, il peso di un sistema di propulsione ‘green' non sarà calcolato.

Un esame ridotto per riprendere la patente dopo 5 anni

Negli ultimi anni, con l'aumentare dell'età media della popolazione in Italia, sono sempre di più le persone che non si sottopongono alla visita medica di rinnovo della patente, ma poi dopo anni decidono di ritornare a guidare.

Finora la questione della loro capacità di guida, cioè se si ricordassero le regole teoriche e pratiche della strada, non era affrontata in modo chiaro. Ora, se una patente è scaduta da più di cinque anni, dopo la visita medica bisognerà fare un esame di guida abbreviato, in pratica. Si chiamerà "esperimento di guida", e richiederà di fare "almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico" che normalmente sono previsti per il normale esame pratico della patente. Dal giorno della prenotazione dell'esame si potrà guidare. Se si fallisce l'esame, la patente verrà revocata subito. Se non ci si presenta, la patente sarà sospesa dal giorno dopo.

Patenti delle moto e nuovi divieti per delinquenti abituali

Un cambiamento riguarderà anche le patenti delle moto. Per passare dalla patente A1 alla A2, quindi dai motocicli 125 di potenza fino massima di 11 kW a quelli di potenze massime di 35 kW, non servirà più superare un esame di guida. Lo stesso vale per il passaggio dalla A2 alla A, cioè senza limiti di potenza. Se si hanno almeno due anni di esperienza, basterà un corso regolare presso un'autoscuola.

Infine, cambiano le cose per le persone che la legge considera "delinquenti abituali". Da tempo, il Codice della strada vieta ai "delinquenti abituali, professionali o per tendenza" di avere una patente, per evitare che usino dei veicoli nelle loro attività criminali. Tuttavia, negli anni si è diffuso l'uso delle biciclette a pedalata assistita, che si possono anche modificare per renderle più potenti. Il dl Infrastrutture non solo introduce sanzioni per queste modifiche, ma dà anche al giudice – nelle condanne o nelle misure cautelari – e al prefetto – nella revoca della patente – la facoltà di vietare la guida di bici a pedalata assistita fin quando dura la condanna o la misura cautelare.

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