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I commercianti non saranno più obbligati ad accettare pagamenti con il Pos sotto i 60 euro

Nell’ultima bozza della manovra, circolata in queste ore, è stato aumentato da 30 a 60 euro il limite sotto al quale i commercianti non saranno più obbligati ad accettare pagamenti con il Pos.
A cura di Annalisa Girardi
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Nessun obbligo per i commercianti di accettare i pagamenti con carte e bancomat fino a 60 euro. Nell'ultima bozza della manovra, circolata in queste ore, è stato aumentato da 30 a 60 euro il limite sotto al quale non sarà prevista alcuna sanzione per chi non accetta i pagamenti con il Pos. Non si tratterebbe ancora del testo definitivo, ma l'intenzione del governo pare sempre più chiara e va appunto nella direzione di eliminare le multe per chi non accetta carte e altre modalità elettroniche per i piccoli pagamenti.

Se nella prima bozza circolata sui giornali si parlava di un limite fissato a 30 euro, nella seconda questa soglia è stata alzata fino ai 60: sotto questa cifra non sarà quindi più obbligatorio accettare i pagamenti con il Pos.

Al momento la normativa prevede l'obbligo per i commercianti, artigiani e professionisti di accettare per qualsiasi pagamento carte e bancomat, pena la sanzione. Una regola introdotta dal governo precedente di Mario Draghi (ma già abbozzata da quello di Giuseppe Conte) e citata anche nel Piano nazionale come importante tassello nel percorso di digitalizzazione del Paese e di contrasto all'evasione.

Nei giorni scorsi si era parlato dell'ipotesi di togliere l'obbligo per i piccoli pagamenti, quelli sotto i 30 euro, e sospendere le multe relative. Ora però il governo sembra intenzionato ad alzare questa soglia a 60 euro.

Nel testo della nuova bozza si legge:

ART. 69
(Misure in materia di mezzi di pagamento)

1. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole “di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11” sono sostituite dalle seguenti “di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”; b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole “1.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “5.000 euro”.

2. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “di qualsiasi importo” sono sostituite dalle seguenti: “di importo superiore a sessanta euro”.

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