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G8 di Genova, la Cedu mette un punto alla vicenda giudiziaria: irricevibili i ricorsi dei poliziotti

La Cedu ha dichiarato irricevibile l’ultimo ricorso dei poliziotti condannati nel procedimento sulla scuola Diaz, durante il G8 di Genova nel 2001, mettendo un punto alla vicenda oltre vent’anni dopo.
A cura di Annalisa Girardi
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scuola diaz genova, g8
scuola diaz genova, g8

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha dichiarato irricevibile l'ultimo ricorso dei poliziotti condannati nel procedimento della "macelleria messicana" sui pestaggi della scuola Diaz, durante il G8 di Genova nel 2001, mettendo un punto alla vicenda oltre vent'anni dopo. Gli agenti avevano presentato ricorso ai giudici di Strasburgo nel 2013, quando la condanna per falso e calunnia era arrivata in via definitiva in Cassazione: affermavano che la sentenza emessa in corte di appello a Genova avesse violato il sesto articolo della Convenzione europea per i diritti dell'uomo sul "ritto dell'imputati di interrogare o far interrogare i testimoni a carico" e sul "processo equo".

La gran parte dei poliziotti che hanno presentato ricorso erano stati accusati "aver prodotto prove false al fine di giustificare, a posteriori, l’irruzione nella scuola, la perquisizione e la violenza contro i manifestanti". Si tratta di funzionari che all'epoca ricoprivano in gran parte incarichi di dirigenti: Gilberto Caldarozzi, Fabio Ciccimarra, Carlo Di Sarro, Filippo Ferri, Salvatore Gava, Francesco Gratteri, Giovanni Luperi, Massimo Mazzoni, Spartaco Mortola e Nando Dominici. Erano stati assolti in primo grado, ma condannati poi in appello e Cassazione. Secondo loro, però, tra un grado e l'altro non si sarebbero risentiti i testimoni e questo avrebbe minato all'esito del processo.

Ma i giudici di Strasburgo non sono d'accordo: risentire i testimoni non avrebbe avuto un ruolo determinante in alcun caso, sia per un'assoluzione che per una condanna. La norma secondo cui i testimoni andrebbero risentiti non è un automatismo secondo la Cedu, ma sarebbe prerogativa di ogni giudice decidere se riascoltare o meno le testimonianze. "Non è una regola automatica che renderebbe ingiusto un processo per il solo fatto che il giudice in questione non abbia sentito tutti i testimoni menzionati nella sua sentenza e di cui doveva valutare la credibilità. Si deve tener conto, tra l’altro, del valore probatorio delle prove in questione", hanno specificato i giudici.

L'anno scorso la Cedu aveva anche dichiarato inammissibili anche i ricorsi presentati dai poliziotti autori del blitz, cioè coloro che si erano introdotti all'interno della struttura dove dormivano molti giovani manifestanti ferendo decine di persone.

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