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Per un telegramma in ritardo “salta” il concorso: Poste condannate a risarcire 28mila euro

Una donna che ha perso la possibilità di essere assunta a tempo indeterminato in un asilo nido ha fatto causa e il tribunale di Parma ha condannato Poste Italiane e imposto il pagamento di 28mila euro.
A cura di Susanna Picone
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Il tribunale di Parma ha condannato Poste Italiane a causa della ritardata consegna di un telegramma che ha impedito a una donna di partecipare a un concorso per un posto di lavoro all'asilo nido. Il gruppo dovrà pagare oltre 28mila euro di risarcimento. A rendere nota la vicenda è l'associazione Confconsumatori secondo lui la donna, di Parma, era in attesa di partecipare alla prova selettiva per l'assunzione a tempo pieno di un esecutore scolastico asilo nido nel Comune di Felino. Il telegramma di convocazione alla prova le è arrivato troppo tardi e così lei ha perso, “irrimediabilmente” sottolinea Confconsumatori, la possibilità di partecipare alla prova e di conseguenza di essere assunta. Ha quindi fatto allora reclamo a Poste che si è “limitata a offrire l'indennizzo previsto dalla Carta della qualità, circa 28 euro, senza tenere in alcun conto il danno da ‘perdita di chance' subito dalla destinataria del telegramma”. Lei però, decisa a continuare la sua battaglia, si è rivolta a Confconsumatori e ha fatto causa.

Poste Italiane condannate per “perdita di chance” – Il Tribunale ha ora riconosciuto le sue ragioni accogliendo “tutte le richieste della parte danneggiata, riconoscendo alla donna il diritto a essere risarcita per la ‘perdita di chance' causata dal tardivo recapito del telegramma”. “Il tribunale di Parma – così il legale che ha assistito la donna – ha riconosciuto il principio di responsabilità di Poste italiane stabilendo che non è soggetto a norme restrittive o di favore in deroga al codice civile e pertanto ne ha disposto la condanna per i danni cagionati al destinatario del servizio postale, non avendo provato la sopravvenuta impossibilità ad adempiere alla propria prestazione”. Confconsumatori ha anche spiegato che la donna “ha fornito al giudice ogni documentazione utile a dimostrare una sua concreta ed effettiva probabilità di conseguire il risultato auspicato, quantificando altresì in termini monetari quanto la mancata partecipazione alla prova selettiva e la conseguente mancata assunzione aveva comportato in termini di mancato guadagno”.

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