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Nullità parziale del contratto e sostituzione non con norma imperativa

Cassazione del 23.08.2018 n. 20974 per l’operatività del 2 comma dell’art. 1419 cc, il quale contempla la sostituzione delle clausole nulle di un contratto con la normativa legale, non si richiede che le disposizioni inderogabili, oltre a prevedere la nullità delle clausole difformi, ne impongano espressamente la sostituzione. Infatti, la locuzione codicistica (“sono sostituite di diritto”) va interpretata non nel senso dell’esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quello dell’automaticità della stessa.
A cura di Paolo Giuliano
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L'invalidità del contratto

Le sanzioni che possono colpire il contratto sono di due tipi,. nullità e annullabilità. La nullità è rilevabile d'ufficio, è insanabile ed è imprescrittibile; mentre l'annullabilità non è rilevabile d'ufficio, è sanabile e si prescrive.

L'invalidità dell'intero contratto o solo di una parte del contratto o di una solo determinata clausola

La nullità come l'annullabilità può colpire un intero contratto oppure solo alcune clausole dello stesso, questo principio può essere usando altre parole ed osservando che il contratto può essere nullo parzialmente oppure può essere nullo totalmente. In altri termini, la nullità parziale colpisce

Sopravvivenza del contratto colpito da nullità parziale

In presenza di una nullità parziale (solo di una parte del contratto oppure solo di una singola clausola del contratto) si pone il problema se il contratto può sopravvivere alla sanzione (anche se parziale), del resto risulta evidente che si sarebbe in presenza di un contratto parziale.

L'art. 1419 comma 1 e 2 cc

L'art. 1419 cc regola l'incidenza sul contratto della nullità che colpisce solo una clausola o solo una parte del contratto. "La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative".

Occorre esaminare il rapporto fra il primo e il secondo comma dell'art. 1419 c.c. onde pervenire all'individuazione di una chiave di lettura di sistematica che consenta un'interpretazione armoniosa della norma.

Interpretazione dell'art. 1419 comma 1 cc

Il primo comma dell'art. 1419 c.c. prevede che la nullità parziale o della singola clausola non comporti la nullità totale del contratto cui accede, salvo che non risulti che i contraenti non avrebbero concluso il regolamento negoziale senza quella parte colpita da nullità.

La dottrina e la giurisprudenza dominante interpretano tale disposizione prediligendo un approccio di stampo oggettivo, che punta all'economia del regolamento di interessi e che non rimane ancorato rigidamente alla matrice volontaristica dei contraenti. L'essenzialità della clausola è valutata così in senso oggettivo.

Interpretazione dell'art. 1419 comma 2 cc

Il  secondo comma dell'art. 1419 cc disciplina il fenomeno della conservazione del contratto tramite l'inserzione ex lege delle clausole nulle.

A riguardo la Relazione al Libro delle Obbligazioni (Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale – Libro delle Obbligazioni 1941) esplicita che: "Là dove risulta che i contraenti non avrebbero voluto il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità, la nullità parziale trascina nei suoi effetti tutto il contratto, diversamente il contratto resta valido".

Esiste, però, però, un'eccezione: quella in cui è previsto che norme imperative sostituiscono di diritto singole clausole contrattuali.

Interpretazione della locuzione sostituzione di diritto presente nell'art. 1419 cc

Resta da chiedersi se la sostituzione di diritto prevista dell'art. 1419 cc (che impedisce la nullità dell'intero contratto) si verifica solo quanto il legislatore prevede espressamente prevede la sostituzione oppure anche quando la sostituzione non è espressamente prevista, ma occorre procedere alla sostituzione quando questa è necessaria per conformare il contratto alle norme imperative.

Sostituzione espressa

Sicuramente la sostituzione può essere espressamente prevista, e per operare deve essere prevista dal legislatore, ma deve anche riguardare una norma imperativa.

Il  secondo comma dell'art. 1419 c.c costituisce un'eccezione al campo di operatività del primo, limitato, appunto, dalla presenza di clausole contrattuali imposte ex lege e non derogabili. In questo senso, anche la giurisprudenza ha affermato che la disposizione prevista nel secondo comma dell'art. 1419 cod. civ. – secondo cui la nullità delle singole clausole non importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono costituite di diritto da norme imperative – si riferisce all'ipotesi in cui specifiche disposizioni, oltre a comminare la nullità di determinate clausole contrattuali, ne impongano anche la sostituzione con una normativa legale, mentre tale disposizione non si applica qualora il legislatore, nello statuire la nullità di una clausola o di una pattuizione, non ne abbia espressamente prevista la sostituzione con una specifica norma imperativa.

Sostituzione non espressamente prevista per conformare il contratto alle norme imperative o per fornire al contratto elementi essenziali

Non deve essere esclusa l'integrazione del contratto quanto la sostituzione non è espressamente prevista, ma occorre integrare il contratto per conformalo a norme imperative o per fornire al contratto elementi essenziali.

Infatti, riguardo al regime di inserzione automatica, è ormai affermato l'orientamento per cui ai fini dell'operatività della disposizione di cui al 2 comma dell'art. 1419 c.c. (il quale contempla la sostituzione delle clausole nulle di un contratto contrastanti con norme inderogabili, con la normativa legale) non si richiede che le disposizioni inderogabili, oltre a prevedere la nullità delle clausole difformi, ne impongano e dispongano, altresì, espressamente la sostituzione.

Infatti, la locuzione codicistica ("sono sostituite di diritto") va interpretata non nel senso dell'esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quello dell'automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina.

Cass., sez. III, del 23 agosto 2018, n. 20974

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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