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Niente assegno di mantenimento alla ex moglie che trova un nuovo compagno (anche se non convive)

Niente assegno di mantenimento per la moglie che intraprende una nuova relazione sentimentale, anche se non convive. Secondo il Presidente del Tribunale di Como “le conseguenze economiche derivanti dalle scelte di vita della donna e quella di avere un figlio non potessero ricadere sul futuro ex coniuge. Infatti non è la mera coabitazione a provare la solidità del rapporto ma, al contrario, è l’esistenza effettiva di un nuovo legame, stabile e duraturo, a determinare la cessazione della corresponsione dell’assegno di mantenimento”.
A cura di Charlotte Matteini
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Novità in tema di diritto matrimoniale. Secondo una recente ordinanza del tribunale di Como emessa a conclusione della primissima fase di un divorzio giudiziale, il presidente delegato del Foro ha deciso che il marito non è obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento alla moglie che ha intrapreso una nuova relazione anche se questa non convive con il nuovo partner e non ha un'occupazione lavorativa. Come spiegano i legali dello studio Bernardini De Pace su Repubblica, "la donna in questione, già madre di due figli maggiorenni con lei conviventi, aveva avuto il terzo figlio dal nuovo partner con il quale non aveva instaurato alcuna convivenza. Decisione assunta dalla moglie, forse, proprio per non perdere l’assegno di mantenimento che le era stato riconosciuto in sede di separazione e del quale chiedeva la conferma in sede divorzile. Fino a poco tempo fa, infatti, al fine di essere esonerati dal pagamento dell’assegno, era necessario che il coniuge obbligato dimostrasse in giudizio la creazione da parte dell’ex coniuge di una nuova famiglia di fatto, stabile e duratura, e che questa convivenza incidesse ‘realmente e concretamente sulla situazione economica dell’ex coniuge risolvendosi in una fonte effettiva di reddito'”.

In sostanza, dunque, il Presidente del Tribunale di Como ha ritenuto che le conseguenze economiche derivanti dalle scelte di vita della donna e quella di avere un figlio non potessero ricadere sul futuro ex coniuge. "Infatti non è la mera coabitazione a provare la solidità del rapporto ma, al contrario, è l’esistenza effettiva di un nuovo legame, stabile e duraturo, a determinare la cessazione della corresponsione dell’assegno di mantenimento. Nello stesso senso, con decreto pubblicato il 21 maggio 2018,  si è pronunciato anche il Tribunale di Ancona il quale – in una causa di modifica delle condizioni di divorzio  e sulla base delle stesse motivazioni del Tribunale di Como –, ha ritenuto di dover revocare l’assegno stabilito in favore della ex moglie", spiegano gli avvocati.

Nel secondo caso, a fondare la decisione del Tribunale sono state le numerose foto depositate dal marito che dimostravano l’inequivocabile intensità del rapporto tra la ex moglie e il nuovo partner, i periodi di vacanza trascorsi insieme “a nulla rilevando le modalità di ripartizione tra essi delle spese di vacanza”, e la relazione investigativa dalla quale emergeva l’assiduità della frequentazione (seppur priva del requisito della convivenza). Secondo i giudici, "costruire  una nuova famiglia – nell’accezione moderna del termine – non è un obbligo, ma una decisione libera e consapevole che ha risvolti pratici e conseguenze giuridiche ben precise" e dunque, nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione nella discussa sentenza Grilli del maggio 2017 sull’assegno divorzile – continuano a valorizzare il principio della autoresponsabilità economica dei coniugi: la formazione di una famiglia di fatto costituisce espressione di una scelta di vita esistenziale e consapevole, con assunzione del rischio della cessazione del rapporto, rescindendo ogni collegamento con il tenore e il modello di vita legati al coniugio”.

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