58 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

“Sindacalista trasferita illegittimamente dal centro storico a Secondigliano”, condannato il Comune

Assistente sociale sindacalista trasferita “illegittimamente” dal centro storico a Secondigliano. Il Tribunale del Lavoro condanna il Comune di Napoli: “Serviva l’assenso del sindacato”. Accolto il ricorso della Uil Fpl Napoli e Campania presentato il 10 luglio 2020 contro il trasferimento di una assistente sociale dirigente sindacale dalla II Municipalità al centro storico a Secondigliano. Dovrà tornare al posto che occupava prima.
A cura di Pierluigi Frattasi
58 CONDIVISIONI
Immagine

Assistente sociale sindacalista trasferita “illegittimamente” dal centro storico a Secondigliano. Il Tribunale del Lavoro condanna il Comune di Napoli: “Serviva l'assenso del sindacato”. Doccia fredda per Palazzo San Giacomo. Il giudice del lavoro Maria Gaia Majorano ha accolto il ricorso della Uil Fpl Napoli e Campania, assistita dall'avvocato Piero Ferrara, presentato il 10 luglio 2020 contro il trasferimento di una assistente sociale, assunta a tempo indeterminato a dicembre 2010 e assegnata all’ufficio per il Patto di Cittadinanza sociale dei villaggi di accoglienza Rom, nella sede centrale Vico S. Margherita a Fonseca 19, nella II Municipalità al centro storico. La dipendente, però, l'11 giugno 2019 era stata nominata dirigente sindacale della Uil, nomina comunicata anche al Comune. Così, quando è stata trasferita a settembre 2019 presso il Servizio Gestioni Attività Amministrative Municipalità 7 CSS Secondigliano, con sede a Secondigliano alla via Piazzetta del casale 6/7, secondo la norma (ex art 22 L 300/70), sarebbe servito preventivamente il parere positivo del sindacato. Da qui, la decisione del giudice, arrivata in tempi record. La dipendente ora dovrà tornare al posto che occupava prima. “Una grande vittoria – commentano Annibale De Bisogno e Vincenzo Martone (UilFpl) – è stata ripristinata la legalità. Dispiace che per applicare il diritto si debba ricorrere ai tribunali. La colpa è sempre della mancanza di dialogo e di confronto”.

La sentenza: “comportamento antisindacale del Comune”

Secondo la sentenza del Tribunale del Lavoro, l'ex art 22 L 300/70 impone il “divieto di trasferimento dall’unità produttiva dei Dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali in assenza di nulla osta delle Associazioni Sindacali di appartenenza”. La sindacalista, invece, era stata trasferita senza interpellare il sindacato. Il Comune, nella difesa, ha argomentato che il trasferimento era dovuto “per sopperire alle note carenze registrate sul territorio”. Aveva pertanto inviato una mail alle dipendenti interessate per esprimere la loro preferenza sulla Municipalità di destinazione. L'assistente sindacalista aveva indicato “quali sedi di preferenza Ponticelli, Secondigliano, Scampia”. Tuttavia, per il giudice, questo non era sufficiente, perché il Comune avrebbe dovuto interpellare anche il sindacato di appartenenza Uil. Da qui, la sentenza che accerta “l’antisindacalità del comportamento denunciato, concretatosi nella mancata partecipazione della ricorrente (Uil) al processo decisionale di cui al trasferimento della dipendente. Va ordinata la immediata cessazione del comportamento denunciato”.

58 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views