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Multato perché si grattava l’orecchio in auto: fa causa al Comune e vince

Secondo il giudice di pace di Bari, che ha accolto il ricorso di un automobilista che era stato multato per il suo gesto, grattarsi in auto è lecito e non compromette la tenuta del volante.
A cura di Susanna Picone
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Un automobilista 35enne, lo scorso 3 marzo, è stato multato dai vigili urbani a Bari perché ha lasciato il volante per portarsi una mano all’orecchio e grattarsi. Di fronte a tale insolita sanzione lui ha deciso di far causa contro il Comune e alla fine ha vinto. Secondo quanto stabilito dal giudice di pace di Bari, che appunto ha accolto il ricorso dell’automobilista, grattarsi in auto è quindi lecito e non compromette la tenuta del volante. L’uomo – a ricostruire nei dettagli la notizia è il quotidiano Repubblica – era incolonnato nel traffico di via Amendola quando i vigili urbani lo hanno fermato per contestargli la multa. Era colpevole, a loro dire, di aver disimpegnato la mano sinistra dal volante per portarla all’orecchio sinistro. Ma l’automobilista non si è arreso e, appunto, ha deciso di fare ricorso contro quella particolare multa. E alla fine gli hanno dato ragione. “Toccarsi l’orecchio con la mano durante la guida – si legge nella sentenza del giudice Giuseppe Salerno – non costituisce affatto privazione della libertà di movimento, utile per porre in essere le manovre necessarie per la guida. La libertà di movimento può considerarsi compromessa solo allorquando durante la guida il conducente utilizzi le mani in maniera tale da non poter immediatamente ricondurle sul volante, come a esempio imbracciare oggetti voluminosi o abbracciare una persona che è seduta accanto”.

Il giudice condanna i vigili

Il giudice ha dunque condannato il Comune al rimborso delle spese legali (337 euro) e anche al pagamento di un risarcimento di mille euro con la possibilità di recuperarli direttamente dai vigili urbani che avevano elevato la particolare multa. “L'attività posta in essere dagli agenti accertatori, oltre che essere illegittima, rasenta la molestia nei confronti dell'utente della strada che è stato temporaneamente privato della sua libertà costretto ad accostare per sentirsi contestare una violazione al codice della strada sostanzialmente e giuridicamente inesistente, non sussistendo alcun referente normativo che possa prevederla e disciplinarla”, si legge ancora nella sentenza.

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