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L’accesso al fondo degli aiuti alle vittime della mafia, dell’estorsione ed usura

Il DPR del 19.02.2014 n. 60 individua il contenuto della domanda e regola il procedimento per accedere al fondo di solidarietà per le vittime dei reati mafiosi, dell’usura ed estorsione.
A cura di Paolo Giuliano
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   19 febbraio 2014, n. 60  

Regolamento recante la disciplina  del  Fondo  di  rotazione  per  la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle  richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies,  del decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. (14G00075)

in G.U.  Serie Generale n.83 del 9-4-2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2014

Forma della richiesta di accesso al fondo

Al fondo per la  solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,  delle  richieste estorsive e  dell'usura si può previsa specifica domanda.

La domanda per l'accesso al Fondo e' presentata  direttamente  o tramite posta elettronica certificata ovvero inviata  a  mezzo  plico raccomandato con avviso di ricevimento al  prefetto  della  provincia nella quale il richiedente ha la residenza  ovvero  in  cui  ha  sede l'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 ( cioè  la sentenza definitiva  di  condanna   al   risarcimento   dei   danni emessa favore delle  persone costituite parte civile).

Alla domanda e' allegata  copia  autentica  dell'estratto  della sentenza di condanna passata in giudicato di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, ovvero dell'estratto  della  sentenza di condanna al pagamento  della  provvisionale  ovvero  dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.

Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad  un  ufficio non competente, quest'ultimo provvede  immediatamente  ad  inoltrarla all'ufficio competente.

Contenuto della richiesta di accesso al fondo

La domanda deve contenere:

a) la dichiarazione di essere vittima di uno dei delitti  di  mafia,  usura estorsione.  Tale  dichiarazione  e' riferita al soggetto deceduto  in  caso  di  domanda  presentata  dai successori a titolo universale;

b)  la  dichiarazione  che,  alla  data  di  presentazione  della domanda, nei confronti  dei  beneficiari  non  e'  stata  pronunciata
sentenza definitiva di condanna per uno dei reati il cui fondo è posto a tutela (cioè non si può essere beneficiari del fondo ed imputati per i medesimi reati) e  che  per
gli stessi reati non vi sono a carico procedimenti penali in corso;

c)  la  dichiarazione  che,  alla  data  di  presentazione  della domanda, non e' stata applicata in  via  definitiva  e  non  vi  sono procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159;

d)  la  dichiarazione  che,  alla  data  di  presentazione  della domanda, non sono state liquidate (versate/pagate) somme a titolo di risarcimento  dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di  rifusione  delle  spese  e degli  onorari  di  costituzione  e  difesa  da  parte  del  soggetto condannato al risarcimento del danno.

In caso di rati di usura e estorsione la  domanda  e'  presentata, a pena di decadenza, entro il  termine  di  120 giorni  dalla  data  della  denuncia  ovvero  dalla   data   in   cui l'interessato ha  conoscenza  che  dalle  indagini  preliminari  sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalita' estorsive.

Istruttoria della pratica

Il prefetto, ricevuta la domanda, comunica  ai  soggetti  aventi diritto al risarcimento l'avvio del procedimento ed il nominativo del funzionario  responsabile  dell'istruttoria   ed   al   Comitato   di solidarieta' antimafia le generalita' del richiedente e  la  data  di presentazione o di  spedizione  della  domanda,  ai  fini  della  sua iscrizione   in   un   elenco   cronologico   informatizzato.

Il prefetto  verifica  la  sussistenza  dei  presupposti  e  dei requisiti per la corresponsione delle  somme  richieste.

Il prefetto, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria  al  Comitato  di solidarieta' antimafia, unitamente ad un parere circa la  sussistenza dei requisiti per  l'accesso  al  Fondo  ed  alla  informativa  circa l'eventuale avvenuta concessione all'istante, per lo stesso danno, di
un altro indennizzo o risarcimento.

Possibile sospensione

Il procedimento per l'accesso al Fondo e' sospeso  nei  seguenti casi:

a) quando, sulla base delle dichiarazioni rese  nella  domanda  o degli accertamenti istruttori disposti, venga riscontrata l'esistenza di  un  procedimento  penale  pendente  a carico del presunto beneficiario del fiondo

b)  qualora  la   domanda   prodotta   dall'interessato   risulti incompleta della documentazione

c) qualora sia necessaria procedere all'integrazione della documentazione presso altre autorità

Nelle  ipotesi  di  sospensione il   responsabile   del procedimento comunica  immediatamente  all'interessato  le  cause  di sospensione.

Decisione sull'accesso al fondo

Comitato di solidarieta' antimafia, ricevuta la domanda  corredata della  documentazione  istruttoria,  delibera  sulla   richiesta   di risarcimento entro  60  giorni  dalla  data  di  presentazione  o  di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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