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Jobs Act, in arrivo nuove norme: stretta sui voucher e solidarietà “espansiva”

Il Cdm esaminerà un decreto che prevede multe per i datori di lavoro che non comunicano l’utilizzo dei voucher e nuove regole per i contratti di solidarietà.
A cura di Redazione
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Conferenza stampa del ministro Poletti su lavoro giovanile

Lunedì il Consiglio dei ministri esaminerà la bozza di decreto legislativo contenente modifiche al Jobs Act. Tra queste, come anticipato dall'agenzia di stampa AdnKronos, ci sono alcune misure riguadanti i voucher e i contratti di solidarietà. Il pacchetto si compone di sette articoli, correttivi dei dgls del 2015.

Per quanto riguarda i voucher si stabilisce che i datori di lavoro che vi fanno ricorso siano tenuti "almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione" a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore e il luogo e la durata della prestazione. In caso di violazione di queste regole, la sanzione sarà da 400 euro a 2.400 euro, "in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione". Su questo tema è intervenuto proprio oggi il presidente della Repubblica Sergio Matteralla, che ha condannato "l'utilizzo improprio dei voucher", da combattere con "interventi mirati". La segretaria della Cgil Susanna Camusso, invece, ha parlato di "piccole operazioni di maquillage di un istituto che non funziona, che si presta a tutti gli abusi, che ha sostituito quello che era il lavoro stabile strutturato attraverso questa forma, che va cancellata". Per Camusso, "quando si sbaglia gravemente l'individuazione di una forma non servono i correttivi, bisogna avere il coraggio di dire che quella forma non va bene, la si cancella e si prova ad affrontare davvero il tema originario del lavoro occasionale, non facendone un istituto utilizzabile per tutti in qualunque modo e in qualsiasi occasione".

Sui contratti di solidarietà in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016, si stabilisce che possano essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva "a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata". Significa che ai lavoratori spetterà "un trattamento di integrazione salariale, di importo pari al 50% della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria". Per gli accordi siglati prima del 31 luglio 2015 che prevedono l'utilizzo del contratto di solidarietà, nei casi di "rilevante interesse strategico per l'economia nazionale può essere reiterata la norma che da diritto ai datori di lavoro ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale del 35%".

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