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Insulta i capi in chat, non può essere licenziato: è una corrispondenza privata

L’uomo aveva insultato l’amministratore delegato della società in una chat privata di gruppo ma qualcuno aveva stampato e portato la schermata ai capi facendo scattare il licenziamento. Per la Cassazione però quelle conversazioni sono inutilizzabili perché sono una corrispondenza privata a cui non è possibile attribuire una valenza diffamatoria.
A cura di Antonio Palma
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Insultare i propri supereroi non può essere motivo di licenziamento se lo si fa in chat chiuse perché rappresentano solo conversazioni private  è una corrispondenza privata è inviolabile. A sancirlo è una sentenza della Corte di Cassazione che era chiamata a decidere sulle sorti di una guardia giurata di Taranto, licenziata in tronco dopo la scoperta degli insulti in chat da parte dei suoi capi. L'uomo infatti aveva definito "faccia di m…" e "co… " l’amministratore delegato della società in una chat privata tra compagni di lavoro ma i superiori erano venuti a conoscenza delle sue esternazioni attraverso la toto di una schermata catturata da uno dei partecipanti al gruppo e avevano deciso di licenziare l'uomo .

Il dipendente ha fatto ricorso e la questine è approdata in Cassazione dove i giudici hanno sentenziato che nel caso in cui al datore di lavoro pervenga una copia di una schermata di insulti a lui diretti è da "escludere" ogni forma di "utilizzabilità" del contenuto di tale conversazione in quanto non a lui inviata direttamente  né divulgata in forma pubblica. Non è possibile infatti attribuire una "valenza diffamatoria" a corrispondenza privata.  La conversazione in oggetto  era riservata agli iscritti al sindacato ed "era da essi stessi intesa e voluta come privata e riservata, uno sfogo in un ambiente ad accesso limitato" che "porta ad escludere – si legge nell'ordinanza depositata – qualsiasi intento o idonea modalità di diffusione denigratoria". "I messaggi che circolano attraverso le nuove forme di comunicazione, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto le chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa ed inviolabile" hanno ricordato infatti i giudici ordinando il reintegro del dipendete licenziato.

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