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Illecito deontologico e invalidità dell’incarico professionale

Cassazione 27.9.2018 n. 23186 In generale la commissione da parte del professionista di una violazione delle regole di deontologia professionale non comporta la nullità dell’attività svolta e la conseguente non remunerabilità delle relative prestazioni, questo, però, non esclude che occorre verificare se la violazione deontologica, oltre che rilevare sotto il profilo disciplinare, sia di gravità tale da integrare anche una causa di nullità del contratto.
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A cura di Paolo Giuliano
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Norme deontologiche

Le norme deontologiche che regolano il comportamento di coloro che esercitano una libera professione sono norme che regolano il comportamento del professionista (dal punto di vista morale).

Rapporto tra norme deontologiche e norme dello stato

Anche se si usa il termine norme deontologiche occorre precisare che il codice deontologico non è una norma dello Stato, ma è un insieme di principi adottati dai profesionisti di un determinato settore per regolare alcuni spetti (morali) non regolati dallo Stato, questo comporta delle conseguenze rilevanti.

Per meglio comprendere l'incidenza del codice deontologico e il suo rapporto con le norme dello stato (ad esempio il codice civile) si può dire che un giudice del tribunale civile deciderà una causa in base all'applicazione del codice civile, mentre non applicherà il codice deontologico, la cui applicazione è riservata agli organi di disciplina delle singole professioni.

Anche se sussiste una evidente separazione tra norme dello stato e norme deontologiche, non si può escludere una reciproca interferenza. Infatti, ci si potrebbe chiedere se  la violazione di una norma deontologica, durante l'esecuzione di un incarico professionale, incide sul diritto di ricevere l'onorario professionale. In modo, più specifico ci si potrebbe chiedere se l'obbligo di astenersi dall'assumere incarichi professionali in situazioni di incompatibilità (conflitto di interessi) esclude il diritto al corrispettivo.

L'invalidità del contratto professionale per violazione delle norme deontologiche

In generale si può dire che la violazione di norme deontologiche, se ha sempre un rilievo di tipo disciplinare, non dà luogo di per sé all'illiceità della prestazione o ad altre cause di nullità del contratto di mandato tra professionista e cliente. Questo si spiega perché l'ordinamento non considera la violazione delle norme di comportamento (deontologiche) così gravi

Sovrapposizione tra norme disciplinari e delle norme ordinarie

Come si è detto la violazione deontologica, ha sempre un rilievo di tipo disciplinare e, di solito, non dà luogo di per sé all'illiceità della prestazione o ad altre cause di nullità del contratto di mandato tra professionista e cliente. Quindi, la commissione da parte del professionista di una violazione delle regole di deontologia professionale non comporta la nullità di tutta l'attività svolta e la conseguente non remunerabilità delle relative prestazioni.

Però, nulla esclude che la violazione deontologica possa essere talmente grave da rilevare sia sul profilo disciplinare, sia sul profilo relativo alla validità del contratto stipulato con il cliente e sul diritto ad avere la retribuzione.

Occorre, però, precisare che in queste vicende, non è la norma deontologica ad avere diretta applicazione nell'ordinamento ordinario (in quanto  – se così fosse – si ammetterebbe che si è sottoposti a norme non approvate dal parlamento o da organi legislativi competenti), ma l'ordinamento disciplina quel determinano comportamento (violazione deontologica) come  un autonomo atto illecito.

In altri termini, il medesimo comportamento è considerato illecito (e viene sanzionato) sia per le norme deontologiche sia per le norme ordinarie. Di conseguenza, occorre verificare se, in concreto, la condotta che da vita a violazione deontologica, oltre che rilevare sotto il profilo disciplinare, sia di gravità tale da integrare anche una causa di nullità del contratto stipulato tra professionista e cliente.

Condotta illecita sanzionata deontologicamente e con la nullità o annullabilità del contratto tra professionista e cliente

La medesima condotta può essere sanzionata deontologicamente e con la nullità o annullabilità del contratto stipulato tra professionista e cliente.

Ad esempio si potrebbe pensare alla violazione deontologica commessa dall'avvocato, consistente nella violazione da parte del professionista dell'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando lo svolgimento di un precedente incarico limiti la sua indipendenza nello svolgimento del nuovo incarico o comunque determini una situazione di conflitto di interessi col rappresentato (rubricata, all'art. 37 del codice deontologico forense vigente all'epoca dei fatti sotto la rubrica "conflitto di interessi").

Il conflitto di interessi  viene sanzionato anche dal codice civile con l'annullabilità del contratto stipulato.

Cass., civ. sez. III, del 27 settembre 2018, n. 23186

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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