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Il Tar non blocca il referendum: il ricorso sul quesito è “inammissibile”

Il TAR del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso sul testo del quesito del referendum: difetto di giurisdizione.
A cura di Redazione
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La sezione 2bis del Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile per "difetto assoluto di giurisdizione" (ovvero impossibilità "tecnica" di decidere sulla questione) il ricorso sul testo del quesito del referendum presentato qualche settimana fa da MoVimento 5 Stelle, Sinistra Ecologia e Libertà – Sinistra Italiana e Comitato per il NO. Le motivazioni saranno diffuse fra qualche ora e determineranno probabilmente lo sviluppo del ricorso, che potrebbe ora essere indirizzato al Consiglio di Stato (a quel punto chiamato a dire l'ultima parola sull'intera vertenza).

La decisione del Tar, dunque, preserva lo stato delle cose e il 4 dicembre gli italiani dovranno esprimersi sul seguente quesito:

“Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?”

Una formulazione che i promotori del ricorso avevano giudicato ingannevole e strumentale, considerandola un “vero e proprio spot per il Sì”. Inoltre, secondo i ricorrenti, tale testo non indica gli articoli da cambiare uno per uno e si limita a “usare il titolo propagandistico della riforma della Costituzione”. Molto dura era stata anche la lettura del MoVimento 5 Stelle, secondo cui "si tratta di un testo truffa, propaganda ingannevole, l’ennesima trovata di Renzi per prendere in giro gli italiani".

Vale però la pena di sottolineare che, come vi abbiamo mostrato qui, si tratta dello stesso identico testo che compariva nella richiesta di referendum presentata dai sostenitori del No alla Cassazione il 20 aprile del 2016.

Il comunicato del Tar:

Il Tar del Lazio, con sentenza n. 10445 del 20 ottobre, ha deciso il ricorso presentato dai promotori del referendum costituzionale Loredana de Petris e Rocco Crimi e dagli avvocati Giuseppe Bozzi e Vincenzo Palumbo, con il quale è stata contestata la formulazione del quesito referendario da sottoporre al voto degli elettori il 4 dicembre 2016.

Considerata l'urgenza di dare una risposta definitiva alla questione, il Tar non si è limitato alla richiesta cautelare e ha definito il merito della controversia, dichiarando l'inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione. Secondo i giudici amministrativi, l'individuazione del quesito contestato è riconducibile alle ordinanze adottate dall'ufficio centrale per il referendum istituito presso la corte di Cassazione ed è stato successivamente recepito dal presidente della repubblica nel decreto impugnato.

La sentenza ritiene che sia le ordinanze dell'ufficio centrale per il referendum sia il decreto presidenziale – nella parte in cui recepisce il quesito – sono espressione di un ruolo di garanzia, nella prospettiva della tutela generale dell'ordinamento, e si caratterizzano per la loro assoluta neutralità, che li sottrae al sindacato giurisdizionale. Eventuali questioni di costituzionalità della legge sul referendum (la n. 352 Del 1970), relative alla predeterminazione per legge del quesito e alla sua formulazione, sono di competenza dell'ufficio centrale per il referendum, che può rivolgersi alla Corte Costituzionale.

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