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Il processo sommario di cognizione e la sospensione ex 295 cpc

La Cassazione del 10.3.2015 n. 4719 ha stabilito che in presenza di una questione di pregiudizialità ex art. 295 cpc rispetto al procedimento di cognizione sommaria (ex art. 702 bis cpc) determina la situazione di cui al terzo comma dell’art. 702 ter cpc, per cui il giudice deve disporre il passaggio al rito a cognizione piena e, poi, eventualmente, decidere sulla sospensione del procedimento iniziato come sommario ex art. 702 bis cpc.
A cura di Paolo Giuliano
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Il processo sommario di cognizione (introdotto nel 2009) con gli articoli da 702 bis a 702 quater cpc regola un procedimento che dovrebbe essere più veloce rispetto il processo ordinario di cognizione, in quanto meno formalizzato.

La collocazione del procedimento sommario di cognizione anche se collocato nei procedimenti d'urgenza, non rientra propriamente tra i procedimenti che presuppongono una indefettibile urgenza, ma, piuttosto, comprende quei procedimenti che non presentano "difficoltà" "nell'istruzione" della causa (questa locuzione viene interpretata come riferita a quei procedimento c.d. documentali, ma anche a quei procedimenti che richiedono assunzione probatoria piena e complessa, ma che possono partire (o giungere) immediatamente alla fase dell'assunzione probatoria (perché, ad esempio, non ci sono questioni pregiudiziali da risolvere) e quindi, della sentenza.

Il procedimento sommario di cognizione non sostituisce il procedimenti di cognizione piena, ma è alternativo al procedimento di cognizione piena. La scelta se usare il procedimento di cognizione piena o il procedimento di cognizione sommaria  e la lasciata all'attore.

Da quanto detto è possibile individuare gli elementi essenziali del procedimenti sommario di cognizione: a) riguarda tutti quei procedimenti nei quali è possibile giungere, immediatamente all'assunzione della prova (in quanto non sono presenti problematiche che possono impedire o ritardare l'inizio di questa fase); b) non ci sono limiti per materia all'uso del procedimenti di cognizione sommaria salvo la competenza del tribunale in funzione monocratica (quindi, non è possibile l'uso del procedimento di cognizione sommaria ex art. 702 bis cpc quando la materia oggetto del processo è del tribunale in funzione collegiale), c) deformalizzata o semplificata è solo la fase iniziale del procedimento (ricorso e non citazione), prima udienza fissata  prima del 90 giorni previsti per il procedimento di cognizione piena.

Il giudice viene individuato in base alle normali regole in materia di competenza territoriale.

La caratteristica del procedimento sommario di cognizione (cioè la possibilità che dopo l'inizio del procedimento, si possa giungere immediatamente alla fase dell'assunzione probatoria e poi della decisione) influenza anche la posizione del convenuto, infatti, una volta che al convenuto è notificato il ricorso ex art. 702 bis cpc, questo deve deve costituirsi mediante una comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.

L'unica eccezione alla possibilità che il procedimento sommario di cognizione arrivi immediatamente (in realtà parta) dall'assunzione probatoria  è quella relativa all'ipotesi in cui il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia , in tale situazione deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza.

Ecco, quindi, che risulta evidente che il processo sommario di cognizione ex art. 702 bis cpc è costruito per giungere immediatamente alla fase dell'istruzione probatoria (che inevitabilmente sarà piena) ed apparentemente l'unica possibilità prevista per ipotizzare uno slittamento  di questo meccanismo è quello relativo ad una richiesta del convenuto di "chiamata in garanzia di un terzo".

Però, se in teoria, il sistema ipotizzato dal legislatore potrebbe funzionare, in pratica si potrebbero verificare delle ipotesi che potrebbero richiedere la soluzione di questioni di competenza o di pregiudizialità, oppure solo una parte delle domande proposte rientrano nella cognizione sommaria ex art. 702 cpc,  fino a giungere alla necessità di valutare la sospensione del procedimento per una questione di pregiudizialità, in altri termini ci potrebbero essere delle situazioni nelle quali  non è possibile arrivare immediatamente alla fase dell'assunzione probatoria (l'esempio concreto potrebbe essere quello nel quale due coniugi si separano e uno di questi chiede l'assegnazione della casa familiare e nelle more di questo procedimento l'altro coniuge con il procedimento ex art. 702 bis cpc chiede il rilascio della casa familiare in quanto di sua esclusiva proprietà).

Queste situazioni (almeno in astratto sono state previste dal legislatore), infatti l'art. 702 ter cpc prevede che se il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Non è espressamente prevista l'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 cpc (Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa) in questa situazione si pone il problema di stabilire se in presenza di una sospensione necessaria il giudice deve sospendere il processo sommario di cognizione oppure deve prima procedere al mutamento del rito (passando da processo di cognizione sommario a processo di cognizione pieno) e poi procedere alla sospensione ex art. 295 cpc.

L'adozione del provvedimento di sospensione, determinando la stasi del processo, è incompatibile con la forma sommaria e, quindi, sostanzialmente rapida e semplificata del procedimento, soprattutto perché esige, a norma dell'art. 702-ter cod. proc. civ., la sua adozione all'esito di un'istruzione non sommaria, in modo che sia garantito il contraddittorio sull'esistenza o meno della sospensione secondo le forme della cognizione piena.

In sostanza, in un procedimento introdotto con il rito di cui all'art. 702-bis cit., l'insorgenza di una questione di pregiudizialità rispetto ad esso di altro giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., o di valutazione della sua possibile sospensione ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione a sentenza resa in altro giudizio asseritamente pregiudicante di cui si invochi l'autorità, determina la situazione di cui al terzo comma dell'art. 702-ter cit., per cui il giudice deve disporre il passaggio al rito a cognizione piena.

Ne consegue che l'adozione di un provvedimento di sospensione nell'ambito del rito sommario è per ciò solo illegittima.

Cass., civ. sez. VI, 10 marzo 2015, n. 4719 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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