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Il marito che cerca incontri sul web è infedele, lo dice la Cassazione

La Cassazione ha respinto il ricorso di un ex marito che voleva addebitare la causa della separazione alla moglie per violazione dell’obbligo di coabitazione dopo che la signora se ne era andata via appena scoperto che lui cercava altri incontri sul web.
A cura di Susanna Picone
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La moglie che lascia la casa dopo aver sorpreso il marito alla ricerca online di altri partner non commette abbandono di tetto coniugale, perché è una “circostanza oggettivamente idonea a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione”. A dirlo è la corte di Cassazione che, convalidando una sentenza del 2014 della corte d’Appello di Bologna, equipara la navigazione su siti di incontri alla violazione dell'obbligo di fedeltà. Insomma, è infedele anche il marito che tradisce a colpi di mouse. La Cassazione ha quindi respinto il ricorso di un ex marito che voleva addebitare la causa della separazione alla moglie per violazione dell'obbligo di coabitazione dopo che lei se ne era andata di casa, piantandolo in asso su due piedi, appunto perché aveva scoperto che lui cercava incontri con altre persone sul web. Secondo l'uomo, la circostanza non era sufficiente a provare che l'allontanamento fosse dipeso esclusivamente da ciò, in assenza di pregresse tensioni tra i coniugi. Il tentativo di minimizzare la sua condotta non ha però sortito effetto.

L'uomo chiedeva anche la revoca dell'obbligo di mantenimento, pari a 600 euro al mese – L'uomo, che riscuote una pensione di tremila euro mensili, chiedeva anche di eliminare l'obbligo di contribuire con 600 euro al mese al mantenimento della moglie, una signora benestante e molto più giovane di lui. I giudici della Cassazione con la decisione 9384 della prima sezione civile però hanno confermato l'assegno. A nulla gli è valso far riferimento alla breve durata del matrimonio, alla circostanza ammessa dalla stessa donna di svolgere lavori in nero, al fatto che lei avesse auto di grossa cilindrata, quote di immobili, un intero palazzo e “altre potenzialità economiche a lei favorevoli”. Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile.​

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