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Fisco, le scadenze di fine anno. A dicembre Imu e Tasi: chi deve pagare e quanto?

Lo scadenziario dell’Agenzia dell’Entrate individua 74 scadenze fiscali a cui i contribuenti devono ottemperare entro la fine del mese di novembre, ad esempio il versamento del secondo acconto o unico acconto d’imposta per il 2017. Il 18 dicembre, invece, scade il termine per il versamento della seconda rata di Imu e Tasi per l’anno 2017.
A cura di C. M.
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Con la fine dell'anno si avvicina anche il periodo delle cosiddette scadenze fiscali. E numerose sono le tasse e le imposte che andranno pagate dai contribuenti da qui alla fine del 2017. Entro il prossimo 30 novembre lo scadenzario dell'agenzia delle Entrate prevede 74 scadenze fiscali, tra cui il termine per il versamento del secondo acconto o unico acconto d'imposta per il 2017. Per le società ed enti il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare, la scadenza è invece fissata alla fine dell'undicesimo mese dell'esercizio. Il versamento riguarderà Irpef, Ires e l'Irap. Sono chiamati al versamento delle imposte entro il 30 novembre anche i contribuenti interessati dai seguenti tributi:

  1.  sostitutiva per le partite Iva nel regime forfettario (imposta al 15%);
  2. sostitutiva per le partite Iva nel regime dei minimi (imposta al 5%);
  3.  imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (Ivie e Ivafe)
  4.  cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi.

Le scadenze fiscali di dicembre 2017: Iva, Imu e Tasi

Rispetto a novembre, il mese di dicembre presenta meno scadenze fiscali a cui i contribuenti devono adempiere. Due le principali: il versamento dell'acconto Iva 2017 e il versamento del saldo della seconda rata di Imu e Tasi. Entro il 27 dicembre andrà dunque effettuato il versamento dell’acconto IVA 2017, a prescindere dal fatto che l’azienda abbia optato per la liquidazione mensile o trimestrale.

Imu e Tasi 2017

Il prossimo 18 dicembre, invece, scade il termine per il versamento della seconda rata di Imu e Tasi per l'anno corrente. Con una recente circolare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ricordato che il versamento deve essere eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero periodo d’imposta, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere comunali approvate per l’anno 2017. Questa prescrizione, però, è prevista solo in presenza di alcune condizioni predefinite:

  1. la delibera deve essere stata adottata entro il 31 marzo 2017
  2. la delibera deve essere stata pubblicata sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2017
  3. l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non deve essere stata aumentata rispetto a quella applicabile nell’anno 2015.

In sostanza, a seconda delle caratteristiche della delibera adottata dai comuni, cambieranno i termini del pagamento del saldo di Imu e Tasi: nel caso in cui si riscontri che la delibera sia stata approvata dal comune oltre il termine del 31 marzo 2017, il versamento va effettuato tenendo conto delle aliquote vigenti nell’anno 2016 e non di quelle nuove.

Questo principio, però, non vale in alcuni specifici casi, per esempio qualora il comune stia esercitando potere di "autotutela amministrativa volto all’eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale", oppure nelle seguenti situazioni:

  1. causa dissesto finanziario, per effetto del quale l’ente locale è tenuto a deliberare le aliquote nella misura massima consentita e deve farlo a prescindere dall’avvenuta scadenza del termine di approvazione del bilancio;
  2. in caso di accertamento negativo sulla permanenza degli equilibri di bilancio, che consente all’ente locale di variare in aumento le aliquote entro il 31 luglio di ciascun anno.

In sostanza, qualora non esista una delibera oppure la delibera sia stata pubblicata oltre il 28 ottobre 2017, il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti nell’anno 2016, ma si devono comunque utilizzare le aliquote 2017, ancorché la relativa delibera sia stata pubblicata dopo lo scorso 28 ottobre, per i comuni in dissesto finanziario oppure quando la delibera è stata adottata nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa.

Qualora una delibera, pubblicata entro il 28 ottobre 2017, sia stata ripubblicata dopo tale data per la correzione di un errore, ai fini del versamento valgono le aliquote 2017 così come individuate nella seconda pubblicazione. Infine, sempre nell'ambito di queste ultime ipotesi, qualora emerga che la delibera pubblicata per l’anno 2017 stabilisca un aumento delle aliquote di Imu e Tasi rispetto all’anno 2015, tale aumento è inefficace. Il versamento deve essere effettuato sulla base dell’aliquota 2016, salvo il caso in cui anche quest’ultima risulti più alta rispetto a quella prevista per l’anno 2015. In tale ipotesi, rileva l’aliquota applicabile nell’anno 2015.

La sospensione degli aumenti dei tributi locali, però, non trova applicazione per i comuni che deliberano il dissesto e il predissesto, oppure se nel 2015 è stata prevista dal comune la maggiorazione della Tasi dello 0,8 per mille, la stessa può essere applicata nell’anno 2017, solo, però, se espressamente confermata nell’anno 2016.

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