2 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Droghe leggere: abbassare le condanne ai piccoli spacciatori, ecco perché

La questione è legata alla legge Fini-Giovanardi, dichiarata incostituzionale lo scorso febbraio. La Cassazione ha spiegato perché esiste la possibilità di una riduzione di pena per i piccoli spacciatori recidivi condannati in via definitiva.
A cura di Susanna Picone
2 CONDIVISIONI
Immagine

Hanno diritto a uno sconto di pena tutti coloro che sono stati con­dan­nati in via defini­tiva per pic­colo spaccio o per dro­ghe “leggere”, in violazione della legge Fini-Giovanardi, che è stata dichia­rata incostituzionale dalla Con­sulta nel feb­braio scorso. Il perché lo spiegano le sezioni unite penali della Cassazione che hanno messo fine a una questione controversa prevedendo la possibilità, appunto, di una riduzione di pena per i piccoli spacciatori recidivi condannati in via definitiva. Le condanne definitive per spaccio di droghe leggere inflitte nel periodo in cui era in vigore la legge Fini-Giovanardi saranno rideterminate al ribasso perché nei confronti di chi è stato condannato definitivamente per piccolo spaccio è stata applicata una “pena potenzialmente illegittima e ingiusta in quanto parzialmente determinata dall'applicazione di una norma di diritto penale sostanziale dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale dopo la sentenza irrevocabile e contrastante con la finalità rieducativa prevista dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione”.

Pene più miti per chi ha condanne definitive per spaccio di droghe leggere

In particolare, la Cassazione, annullando l'ordinanza impugnata nei confronti di un piccolo spacciatore campano per il quale è stato disposto un nuovo esame, ha evidenziato che nei confronti del condannato “è in atto l'esecuzione di pena potenzialmente illegittima e ingiusta, in quanto parzialmente determinata dall'applicazione di una norma di diritto penale sostanziale dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale”. I giudici hanno inoltre ricordato che per effetto della decisione 251 del 2012 della Consulta “il giudice dell'esecuzione potrà affermare la prevalenza della circostanza attenuante, sempreché una simile valutazione non sia stata esclusa nel merito dal giudice della cognizione”.

2 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views