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Decreto Legislativo del 4 marzo 2014 n. 26 e la tutela degli animali da laboratorio

Il Decreto Legislativo del 4.03.2014 n. 26 prevede una serie di norme a protezione e tutela degli animali usati per le ricerche e sperimentazioni scientifiche, individuando i metodi e i principi a cui devono attenersi gli operatori e gli allevatori.
A cura di Paolo Giuliano
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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 26 

Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

in G.U. Serie Generale n.61 del 14-3-2014

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2014

Scopo del Decreto.

In base all'art. 1 lo scopo del  decreto legislativo n.26del 2014 è quello di individuare misure e i principi per la  protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici o educativi.

Principi alla base del decreto

Il primo principio  generale è quello secondo il quale non è ammesso sempre l'uso di animali vivi, ma è possibile l'uso di animali vivi per fini scientifici o educativi solo quando, per ottenere il risultato  ricercato,  non sia  possibile  utilizzare  altro   metodo   o   una   strategia   di sperimentazione   scientificamente    valida ed applicabile.

Altro principio generale (al fine di evitare elusioni alle norme del decreto legislativo del 2014 n. 26)  è quello secondo il quale l'eliminazione del dolore, della sofferenza, del  distress,  dei danni temporanei o prolungati per mezzo della  corretta  applicazione di un anestetico, di un analgesico o di  altri  metodi,  non  esclude l'applicazione delle norme del decreto n. 26 del 2014.

Le norme del decreto a tutela degli animali si applicano a tutte le procedure che preveda l' uso, invasivo o non invasivo, di un animale ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o ai fini educativi, che possa causare all'animale un livello di  dolore,  sofferenza,  distress  danno  prolungato  equivalente  o superiore a quello provocato dall'inserimento di un  ago  secondo  le buone prassi veterinarie.

Divieti.

In ogni caso è vietato l'impiego di animali delle specie in via di estinzione.

In ogni caso è vietato l'impiego nelle procedure di animali  prelevati  allo stato selvatico.

In ogni caso è  vietato  l'impiego  nelle  procedure  di  animali  randagi  o provenienti da canili o rifugi, nonche' di  animali  selvatici  delle specie domestiche.

Ecco, quindi, che è ammissibile solo l'uso di animali specificatamente allevati per fini le predette procedure. Colui che vuole allevare animali per tali fini deve essere espressamente e preventivamente autorizzato.

Non è possibile usare animali vivi quando si possono ottenere i medesimi risultati con animali morti.

Tipi di procedimenti in cui sono presenti animali.

Se si devono usare animali vivi, occorre scegliere le procedure che  a) richiedono il minor numero di animali;  b) utilizzano animali con la minore capacita'  di  provare  dolore,sofferenza, distress o danno prolungato;   c) sono in grado di  minimizzare  dolore,  sofferenza,  distress  o danno prolungato;  d) offrono le maggiori probabilita' di risultati soddisfacenti;  e) hanno il piu' favorevole rapporto tra danno e beneficio.

Sono  vietate  le  procedure  che  non  prevedono  anestesia  o analgesia, qualora esse causano dolore intenso  a  seguito  di  gravi lesioni  all'animale.

Concluse le procedure scientifiche gli animali utilizzati o destinati a essere  utilizzati  nelle procedure, previo parere favorevole del  medico  veterinario  di  cui all'articolo 24, possono  essere  reinseriti  o  reintrodotti  in  un habitat adeguato o in un sistema di allevamento appropriato alla loro specie.

Regole per gli stabilimenti di allevamento e di ricerca con animali

Chiunque  intende  porre  in  esercizio  uno  stabilimento   in cui si utilizzano animali a fini scientifici deve essere preventivamente autorizzato.

Ogni  stabilimento  di allevamento, di fornitura e di utilizzazione degli animali deve disporre di  a) impianti e attrezzature adeguati alle specie animali ospitate  e allo svolgimento delle attivita' e delle procedure laddove condotte;    b) un numero adeguato di persone qualificate per garantire la  cura e  il  controllo  giornaliero  degli  animali  nonche'  il   corretto funzionamento della struttura, degli impianti e delle attrezzature.

La progettazione, la costruzione e le modalita' di funzionamento degli impianti e delle attrezzature sono realizzate a garanzia di  uno  svolgimento  il  piu'  efficace  possibile  delle attivita' e delle procedure, nonche' al fine  di  ottenere  risultati affidabili usando il minor numero possibile di animali e con il minor grado di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato.

In questi stabilimenti, quanto alla cura e sistemazione degli animali, è previsto che  a) gli animali dispongono di alloggio  e  godono  di  un ambiente, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla  loro salute e al loro benessere;   b)  qualsiasi  limitazione  alla   possibilita'   dell'animale   di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali  e'  mantenuta  al minimo;   c) le condizioni fisiche in cui  gli  animali  allevati,  tenuti  o utilizzati sono soggette a controlli giornalieri;  d)  sono  adottate  misure  intese  a   eliminare   tempestivamente qualsiasi difetto o dolore, sofferenza, distress o  danno  prolungato evitabili eventualmente rilevati;   e) gli animali sono trasportati in condizioni appropriate  tali  da ridurre al minimo sofferenza e stress in relazione alla specie,  alla durata dello spostamento e al tipo di mezzo impiegato.

In questi stabilimenti è previsto che il personale che si occupa egli animali deve essere adeguato al numero degli animali e deve disporre di un livello di istruzione e formazione idoneo.

Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore deve disporre di un medico veterinario designato, esperto in medicina  degli  animali  da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e  di  formazione specifica,  che  prescrive  le  modalita'  per  il  benessere  e   il trattamento terapeutico degli animali.

Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore tiene  presso  ogni stabilimento un registro non  modificabile,  di  tipo  informatico  o cartaceo, approvato dall'autorita' competente.

Controlli

Le  autorita'  competente effettuano  ispezioni regolari sugli allevatori, sui fornitori e sugli  utilizzatori  ed  i rispettivi stabilimenti,  per  verificare  la  conformita' degli stessi con i requisiti del presente decreto.

Il Ministero promuove lo  sviluppo  e  la  ricerca  di  approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello  o  un  livello  piu' alto d'informazione di quello  ottenuto  nelle  procedure  che  usano animali, che non prevedono l'uso di animali  o  utilizzano  un  minor numero di animali o che comportano procedure meno  dolorose,  nonché la formazione e aggiornamento per gli  operatori.

Comitato per la protezione degli animali

Senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  e' istituito presso il Ministero, che ne assicura il coordinamento e  le attivita' di segreteria, il  Comitato  nazionale  per  la  protezione degli animali usati a fini scientifici.

Il Decreto Legislativo del 4 marzo 2014 n. 26 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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