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Crollo liceo Darwin di Rivoli, Cassazione: “Scuole insicure vanno chiuse”

Condannando tre insegnanti e tre dirigenti provinciali per il crollo del liceo Darwin di Rivoli in cui morì un 17enne, la Corte ha stabilito che gli insegnanti responsabili della sicurezza hanno l’obbligo di chiudere le Scuole insicure.
A cura di Antonio Palma
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Gli insegnanti che hanno accettato di ricoprire il ruolo di responsabili della sicurezza e prevenzione in una scuola hanno l'obbligo di farla chiudere se questa è insicura e non possono addurre ignoranza per liberarsi dalla propria responsabilità. È quanto ha stabilito la Corte di cassazione confermando le sei condanne per il crollo del liceo Darwin di Rivoli, in provincia di Torino, avvenuto il 22 novembre del 2008. In quel tragico incidente perse la vita uno studente di 17 anni, Vito Scafidi, mentre altri 16 ragazzi rimasero seriamente  feriti tra i quali uno che è rimasto paralizzato ed è costretto a vivere sulla sedia a rotelle.

Secondo i giudici dell'Alta Corte, l'edificio dell'istituto scolastico era palesemente insicuro e per questo andava chiuso su iniziativa degli insegnanti responsabili della sicurezza che invece non si sono mossi. Questi ultimi si erano difesi sostenendo che non avevano competenze adeguate in merito, ma la Cassazione ha ribadito che dovevano o acquisire le competenze necessarie al compito o avvalersi dell'ausilio di chi dispone conoscenze adeguate o segnalare al dirigente la proprio incapacità. Secondo la Cassazione ai responsabili della sicurezza infatti spetta il compito della prevenzione, attraverso la verificare dello stato della struttura e dei rischi connessi ispezionando ogni locale dell'edificio, compresi i solai e i locali "tecnici".

Insieme ai tre insegnanti condannati anche tre dirigenti della provincia di Torino preposti al settore scolastico. "È pacifico che il liceo Darwin dipendesse per gli interventi strutturali e di manutenzione dalla Provincia, mentre "datore di lavoro" era da intendersi l'istituzione scolastica, soggetto che non possiede poteri decisionali e di spesa. Non può pertanto dubitarsi della posizione di garanzia dei funzionari della Provincia cui gravava l'obbligo degli interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio" scrive la Cassazione, che prosegue: "Ciò tuttavia non comporta che la scuola resti esente da responsabilità anche nel caso in cui abbia richiesto all'Ente locale idonei interventi strutturali e di manutenzione poi non attuati, incombendo comunque al datore di lavoro (e per lui al responsabile sicurezza e prevenzione) l'adozione di tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità, quali "in primis" la previa individuazione dei rischi esistenti e ove non sia possibile garantire un adeguato livello di sicurezza, con l'interruzione dell'attività".

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