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Cassazione: nessuna attenuante a chi uccide un malato terminale per pietà

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un 88enne che aveva ucciso la moglie malata di Alzheimer dopo averla accudita in casa per anni. Dopo u ricovero per l’aggravarsi delle sue condizioni, l’uomo decise di ucciderla con l’intento di risparmiarle altre sofferenze. Per i giudici non ci può essere nessuna attenuante morale o sociale.
A cura di Antonio Palma
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Per la legge non ci può essere nessuna attenuante per chi uccide un malato grave o terminale anche se lo fa per pietà. Lo ha ribadito oggi la Corte di Cassazione confermando la condanna per un anziano 88enne toscano che aveva sparato per disperazione alla moglie ricoverata allo stadio finale per Alzheimer dopo averla assistita in casa per anni. Secondo l'Alta corte, non è possibile alcuno "sconto etico" di pena per chi è accusato di simili delitti sia perché a chi uccide una "persona che si trovi in condizioni di grave ed irreversibile sofferenza fisica" non sono applicabili le attenuanti previste dall'attuale ordinamento legislativo italiano sia perché il sentimento di compassione non è socialmente ritenuto compatibile con l'omicidio.

Come si legge nella sentenza di condanna dell'uomo, infatti,  "nella attuale coscienza sociale il sentimento di compassione o di pietà è incompatibile con la condotta di soppressione della vita umana verso la quale si prova il sentimento medesimo. Non può quindi essere ritenuta di particolare valore morale la condotta di omicidio di persona che si trovi in condizioni di grave e irreversibile sofferenza".  Per questa ragione, è stato respinto il ricorso dell'imputato e confermata la condanna a sei anni e sei mesi di reclusione per l'88enne.

La vicenda è quella di una donna di Prato malata di Alzheimer, uccisa dal marito nel dicembre del 2007 con tre colpi di pistola quando, a seguito di ulteriore aggravamento delle sue condizioni di salute, era stata ricoverata in ospedale. L'uomo, che l'aveva accudita per anni, esasperato dalla situazione,  decise di ucciderla con l'intento di risparmiarle altre sofferenze. Durante il successivo processo i giudici avevano già riconosciuto all'uomo la "diminuita capacità di intendere" in quel frangente, concedendogli di conseguenza le attenuanti generiche. La difesa però aveva chiesto anche il riconoscimento di "aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale". Una richiesta respinta sia dai giudici di merito che dalla prima sezione penale della Cassazione secondo i quali questa "nozione di compassione è attualmente applicata con riguardo agli animali da compagnia, rispetto ai quali è usuale, e ritenuta espressione di civiltà, la pratica di determinarne farmacologicamente la morte in caso di malattie non curabili", mentre "nei confronti degli esseri umani operano i principi espressi dalla Carta costituzionale, finalizzati alla solidarietà e alla tutela della salute".

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