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Bestemmi? Vieni multato solo se offendi Dio, non la Madonna o i Santi

Bestemmiare costituisce un illecito solo se si bestemmia una divinità, mentre non c’è nessuna conseguenza se le offese vengono rivolte alla Madonna o ai Santi. Questo è quanto si evince dalla lettura della sentenza n. 440/1995 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’in.costituzionalità dell’art 724 c.p. nella parte in cui menziona “i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato”
A cura di Charlotte Matteini
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Bestemmiare costituisce un illecito solo se si bestemmia una divinità, mentre non c'è nessuna conseguenza se le offese vengono rivolte alla Madonna o ai Santi. Questo è quanto si evince dalla lettura della sentenza n. 440/1995 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art 724 c.p. nella parte in cui menziona "i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato" e conseguenza delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 507/1999 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).

Come spiega Studio Cataldi, il dlgs n. 507/1999 il cui art. 57 modifica l'art. 724 c.p. che punisce la bestemmia e le manifestazioni oltraggiose verso i defunti e che nella sua attuale formulazione dispone:"Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro". In sostanza, dunque, si riceve una multa solamente se si bestemmia una divinità e non in altri casi, perché chi offende quindi la Madonna o i Santi non commette un illecito in quanto il loro oltraggio non è una bestemmia.

Inoltre, la sentenza n. 440/1995 della Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 724 c.p. nella parte in cui menziona "i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato": "La bestemmia contro la Divinità, come anche la dottrina e la giurisprudenza hanno talora riconosciuto, a differenza della bestemmia contro i Simboli e le Persone, si può considerare punita indipendentemente dalla riconducibilità della Divinità stessa a questa o a quella religione, sottraendosi così alla censura d'incostituzionalità. Del resto, dal punto di vista puramente testuale, ancorché la formula dell'art. 724 possa indurre alla riconduzione unitaria delle nozioni di Divinità, Simboli e Persone nella tutela penalistica accordata alla sola religione dello Stato, è da notarsi che, in senso stretto, il termine venerati, impiegato nell'art. 724, è propriamente riferibile ai soli Simboli e Persone. Cosicché, dovendosi ritenere che il legislatore abbia fatto uso preciso e consapevole delle espressioni impiegate, il riferimento alla ‘religione dello Stato' può valere soltanto per i Simboli e le Persone".

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