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Azione revocatoria fallimentare ed esecuzione forzata

Cassazione 29.3.2019 n 8979 Quando l’atto pregiudizievole nei confronti dei creditori consista nell’esito di un’esecuzione forzata, ciò che lede la garanzia dei creditori non è il pignoramento, ne’ il provvedimento di assegnazione o di vendita, ma l’atto successivo con il quale il creditore (o il terzo nel caso di vendita) percepisce la somma ricavata dall’esecuzione.
A cura di Paolo Giuliano
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Garanzia patrimoniale generica 2740 cc         

Il debitore garantisce i propri debiti con tutto il proprio patrimonio (con tutti i suoi beni presenti e futuri). Questa è la c.d. garanzia patrimoniale generica regolata dall'art. 2740 cc.

Naturalmente il legislatore è consapevole che il debitore cercherà di proteggere i beni che compongono il  suo patrimonio dall'aggressione del creditore insoddisfatto, mediante, ad esempio, il compimento di atti di disposizione dei beni. In questo modo il creditore si troverà un debitore con un patrimonio ridotto o inconsistente.

L'azione revocatoria ordinaria 2901 cc

Il creditore può tutelarsi mediante l'azione revocatoria 2901 cc e rendere inefficaci gli atti compiuti dal debitore con i quali il medesimo debitore dispone del suo patrimonio pregiudicando il diritto del creditore di poter vedere soddisfatto il suo credito.

I presupposti per poter esercitare l'azione revocatoria ordinaria sono: la presenza di un atto di disposizione del patrimonio che leda il diritto del creditore a poter soddisfare il suo credito.

Per atti di disposizione del patrimonio si intende gli atti di trasferimento di beni o diritti su beni del creditore (vendite, donazioni, costituzioni di fondo patrimoniale, garanzie ecc.).

Limiti al diritto di esercitare l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2903 cc

E' importante notare che il legislatore non impedisce tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore (perché un tale divieto significherebbe una sostanziale impossibilità di gestione del patrimonio del debitore) ma il legislatore colpisce solo alcuni atti di disposizione del patrimonio e in particolare gli atti di disposizione del patrimonio del debitore che ledono le ragioni del creditore, cioè che mettono in pericolo il diritto del creditore a soddisfare il credito.

Il diritto del creditore a chiedere l'inefficacia dell'atto che pregiudica il suo diritto a veder soddisfatto il suo credito non è eterno, ma si prescrive in 5 anni dal compimento dell'atto ex art. 2903 cc.

Azione revocatoria fallimentare ex art. 67

L'azione revocatoria ordinaria regolata dall'art. 2901 cc è regolata in modo specifico nell'ambito fallimentare con l'art. 67 LF. Una delle caratteristiche della revocatoria fallimentare è data dal fatto che l'art. 67 LF parla genericamente di "atti" compiuti dal fallito, l'uso della locuzione (generica) "atti" sottolinea che la revocatoria fallimentare può avere un ambito di applicazione più ampio della revocatoria ordinaria e può avere un ambito di applicazione che non è limitato solo agli atti di disposizione del patrimonio del debitore (come nella revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc).

Il "periodo sospetto" preso in esame dalla revocatoria fallimentare ex art. 67 LF

Oltre al riferimento generico agli atti, l'azione revocatoria fallimentare è peculiare anche per il termine che ha il creditore di esercitare la revocatoria. Nella revocatoria fallimentare gli atti che possono essere oggetto della revocatoria devono essere compresi un arco temporale di un anno precedente la dichiarazione di fallimento.

In altri termini, gli atti compiuti nel periodo sospetto (un atto anteriore alla dichiarazione di fallimento) possono essere oggetto di revocatoria fallimentare. Nel contempo, il periodo sospetto indica anche il limite temporale oltre il quale la revocatoria non può accedere.

Il periodo sospetto nell'esecuzione forzata e per gli atti negoziali

Se, in teoria, l'arco temporale del periodo sospetto non desta problemi per quanto riguarda gli atti di disposizione (individuare la data di un atto di vendita è relativamente agevole), dubbi sull'individuazione della data dell'atto potrebbe sorgere quando si è in presenza di atti che si succedono nel tempo, come le esecuzioni forzate nelle quali tra il pignoramento e il pagamento potrebbero passare anche anni.

In queste situazioni il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che  in caso di soddisfacimento delle ragioni dei creditori attraverso procedure esecutive individuali (e ciò anche mediante espropriazione presso terzi), gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 legge fall.  in quanto compiuti nel periodo cd. sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) ma i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo conseguiti, per cui, ai fini del computo del cosiddetto "periodo sospetto", occorre far riferimento, al pari del pagamento spontaneo, alla data in cui il soddisfacimento sia stato concretamente ottenuto con la ricezione, da parte del creditore, della somma ricavata dall'esecuzione.

Invero, allorché l'atto pregiudizievole nei confronti dei creditori consista nell'esito di un'esecuzione forzata, ciò che lede la garanzia dei creditori non è il pignoramento, ne' il provvedimento di assegnazione o di vendita, ma l'atto successivo con il quale il creditore (o il terzo, nel caso di vendita) percepisce la somma ricavata dall'esecuzione.

Cass., civ. sez. I, del 29 marzo 2019, n. 8979       

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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