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Lecce, gli svuotano conto con la truffa del phishing: Poste condannate al risarcimento

Per il Tribunale salentino in pratica Poste in questo caso poteva e doveva adottare misure di sicurezza adeguate per verificare se le operazioni fossero attribuibili effettivamente al cliente e quindi ha stabilito che l’istituto debba risarcire integralmente il proprio cliente vittima della truffa.
A cura di Antonio Palma
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Vittima di una truffa online messa in atto con la tecnica del cosiddetto phishing, si era ritrovato col conto corrente postale svuotato. Dopo aver chiesto spiegazioni, alle Poste gli avevano risposto che era colpa sua e ricordato che era suo compito proteggere password e altri dati sensibili della postepay con la quale è stato truffato. Il cliente però non si è arreso e dopo essere giunto fino in tribunale, il giudice gli ha dato ragione stabilendo per lui un risarcimento da parte di Poste italiane. Come riporta dal Quotidiano di Puglia, è quello che è accaduto a un cittadino del Salento originario di Torre Santa Susanna ma residente all'epoca dei fatti a Lecce. L'uomo era ricorso in un primo tempo al giudice di pace che però gli aveva dato torto stabilendo la mancanza di responsabilità da parte di  Poste Italiane e sottolineando la notorietà  del fenomeno del phishing e i continui avvisi ai correntisti a non fornire a nessuno le credenziali di accesso ai conti.

L'uomo però non si è perso d'animo e, attraverso i suoi legali, ha deciso di fare ricorso al tribunale ordinario ottenendo infine il giudizio favorevole della seconda sezione civile del Tribunale di Lecce. Il giudice infatti ha condannato Poste Italiane a risarcire integralmente il proprio cliente stabilendo che la possibilità di sottrazione fraudolenta dei codici identificativi del correntista rientra nel rischio d'impresa dell'istituto di credito. Contrariante alla giurisprudenza dominante, per il Tribunale salentino in pratica Poste in questo caso poteva e doveva adottare misure di sicurezza adeguate per verificare se le operazioni fossero attribuibili effettivamente al cliente. Quindi l'istituto è responsabile di inadempimento all'obbligo di garantire la sicurezza delle operazioni on-line.

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