6 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

La Strage di Viareggio si poteva evitare, la sentenza: “Non fu un fatto imprevedibile”

Le motivazioni della sentenza che ha portato alla condanna di 23 persone tra cui i vertici di Ferrovie e Rfi per la strage del 29 giugno 2009 in cui morirono 32 persone.
A cura di Antonio Palma
6 CONDIVISIONI
Immagine

La strage di Viareggio costata la vita a 32 persone "non è stato un fatto imprevedibile" e sfortunato,  ma una tragedia che si poteva evitare attraverso accorgimenti di sicurezza previsti dalla legge. Sono queste le motivazioni della sentenza  del processo di primo grado per la strage alla stazione di Viareggio che  lo scorso 31 gennaio ha portato alla condanna di 23 imputati tra cui l'ex amministratore delegato di Rfi Mauro Moretti, condannato a 7 anni, e il suo successore Michele Mario Elia, condannato a 7 anni e mezzo. Le pene più pesanti sono state per l'ad e il responsabile sistema manutenzioni di Gatx Rail, la società tedesca che aveva affittato i carri cisterna: condannati 9 anni e mezzo.

A provocare la tragedia alla stazione di Viareggio, poco prima della mezzanotte del 29 giugno 2009, fu la rottura di un assile di un carro appena fuori dalla stazione che determinò il deragliamento del treno merci che trasportava Gpl liquido e la conseguente e devastante esplosione. Il liquido fuoriuscito infatti provocò una "nube esplosiva" che investì la stazione e il quartiere limitrofo uccidendo passanti e persone che si trovavano nelle case adiacenti la ferrovia.

La tragedia di Viareggio "costituisce un evento derivato da una concatenazione di accadimenti strettamente consequenziali tra loro che sarebbe stato possibile evitare attraverso il rispetto di consolidate regole tecniche create proprio al fine di garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, e soprattutto, prestando massima attenzione ai diversi segnali di allarme che si erano manifestati già prima del fatto e che preludevano al disastro", scrivono i giudici.

Se la rottura dell'assile del carro cisterna fu il "fattore originario" dell'incidente, infatti, la "causa originaria ed il verificarsi dei fattori successivi debbono essere considerati concause tutte riferibili al medesimo contesto di gestione del rischio che è quello connesso al trasporto ferroviario"  si legge ancora nella sentenza dove viene  sottolineato come i risparmi economici derivati dalla omissione di interventi di carattere tecnico siano stati consistenti. Alla figura dell’amministratore delegato, scrivono i giudici, "non poteva e non doveva sfuggire l’assenza di adeguata analisi e valutazione dei rischi connessi alla circolazione di convogli trasportanti merce pericolosa sull’intera rete nazionale", quindi chi ricopriva l’incarico "era ben consapevole delle violazioni, dell’assenza dei livelli di sicurezza  e avrebbe potuto ben prevedere i tragici effetti che potevano conseguire dalla violazione delle norme cautelari e avrebbe potuto evitare gli eventi".

6 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views