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La moglie è omosessuale? Il matrimonio è da annullare, lo dice la Cassazione

Il Procuratore Generale si era opposto, parlando di decisione “discriminatoria” della libertà sessuale e affettiva della donna considerata affetta da “malattia psichica”. Ma secondo i giudici della Suprema Corte non vi è alcuna discriminazione: il “vizio di nullità del matrimonio è dipeso dalle condotte di entrambi i coniugi”.
A cura di Biagio Chiariello
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Il matrimonio può essere annullato a causa della omosessualità della moglie. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Cassazione, con un'ordinanza depositata oggi, convalidando il riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento italiano di una sentenza ecclesiastica con la quale era stata dichiarata, nel 2012, la nullità di un matrimonio celebrato nel 1990. L’ormai ex coppia, pugliese, ha tre figli. I supremi giudici hanno rigettato il ricorso presentato dalla procura generale della Cassazione, nel quale si sottolineava – oltre al rilievo per cui si era fuori da quei ‘paletti' posti dalla giurisprudenza che non ammettono annullamento di nozze con oltre 3 anni di convivenza – che "l'unica ragione fondante la decisione del giudice ecclesiastico, che si muove tra giudizio e pregiudizio, è l'omosessualità" della signora, "biasimata a causa del suo orientamento sessuale e per questo considerata affetta da ‘disturbo grave della personalità".

Secondo la pg della Cassazione – Francesca Cerioni, magistrata specializzata in diritto della famiglia e delle persone – in questo modo era stato violato il "limite dell'ordine pubblico interno e internazionale", con riferimento al "diritto fondamentale di vivere liberamente la vita sessuale ed affettiva sancito dalla Costituzione, dalla Cedu e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonchè con riferimento al principio di non discriminazione". Per questo la Pg si è opposta parlando di decisione "discriminatoria" della "libertà sessuale e affettiva" della donna considerata, dalla sentenza emessa dal Tribunale ecclesiastico regionale della Puglia e recepita dalla Corte di Appello di Lecce nel 2017, come affetta da "malattia psichica". Ma secondo i giudici il "vizio di nullità del matrimonio è dipeso dalle condotte di entrambi i coniugi, in base a quanto accertato nella sentenza impugnata", per cui "non rivestono rilevanza alcuna, nella specie, il principio di non discriminazione o il diritto di vivere liberamente la vita sessuale ed affettiva nel senso prospettato nel ricorso".

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